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Capitolo 1

Il Maresciallo della Guardia di Finanza

7

1.3.1 I

requisiti di

partecipazione

Possono partecipare al concorso:

– gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finan-

zieri, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata (che abbiano completato diciotto

mesi di servizio) del Corpo della guardia di finanza che:

1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano su-

perato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;

2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

3) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei” all’avanzamento;

4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;

5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’ir-

rogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di

stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazio-

ne, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271);

6) non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa;

7) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equi-

pollenti, della Guardia di finanza;

– i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiu-

to il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di

età;

2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei geni-

tori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’ar-

ruolamento volontario nella Guardia di finanza;

3) godano dei diritti civili e politici;

4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruola-

mento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine

al volo o alla navigazione;

5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscien-

za ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del de-

creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da

accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

7) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati

né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delit-

ti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

8) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incom-

patibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di

finanza;

9) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai con-

corsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta,

d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni

proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esi-

to positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente rea-