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PARTE PRIMA

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

www.

edises

.it

funzione diversa, libera nei ni ed eterogenea rispetto alla tradizionale distinzione

tra atti legislativi, giurisdizionali e amministrativi.

La loro insindacabilità deriva proprio dalla circostanza che contengono direttive di

carattere generale, nalizzate all’individuazione dei ni dell’attività pubblica e, per

tale ragione, inidonee a incidere in via diretta e immediata su situazioni soggettive

individuali, la cui effettiva lesione deve semmai imputarsi ai successivi provvedimenti

attuativi.

Nondimeno il fatto che gli atti politici siano sottratti al controllo giurisdizionale non

ne esclude l’assoggettamento al controllo politico del corpo elettorale, del Parlamen-

to (ove siano stati emanati dall’esecutivo) o della Corte costituzionale (ove si tratti di

atti legislativi).

Inoltre, se, nell’emanazione di un atto, un potere dello Stato invade la sfera di un

altro potere dello Stato è percorribile la strada del con itto di attribuzioni dinanzi

alla Corte costituzionale.

1.4.3

Gli atti di alta amministrazione

Si tratta di atti

connotati da una elevata discrezionalità ma non liberi nei ni

in

quanto vincolati alle prescrizioni stabilite dalla norma che ne costituisce il presup-

posto

: pertanto sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo.

Gli atti di alta amministrazione rappresentano la prima attuazione, a livello ammi-

nistrativo, degli obiettivi ssati dal Governo e dal Parlamento. Come tali, essi sono

espressione della più ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che il giudice am-

ministrativo può censurare solo là dove risultino essere state assunte decisioni pale-

semente

illogiche

o

arbitrarie

, atteso altrimenti il rischio di scon nare nelle scelte di

merito riservate alla Pubblica Amministrazione.

ALL'ESAME

• Quali sono le differenze tra gli atti politici e quelli di alta amministrazione?

Le differenze tra le due tipologie di atti possono essere schematizzate nel modo

che segue:

– gli atti politici sono liberi nel ne, mentre gli atti di alta amministrazione sono

strettamente vincolati al perseguimento delle nalità pubbliche;

– gli atti politici, a differenza di quelli amministrativi, sono emanati da autorità di

governo e costituiscono concreta realizzazione del potere politico (Virga);

– gli atti politici esternano, in sintesi, gli interessi della collettività, mentre gli atti

di alta amministrazione prendono in considerazione interessi settoriali;

– gli atti politici non possono essere soggetti ad alcun sindacato; gli atti di alta

amministrazione, invece, sono assoggettabili alle forme di tutela previste dall’ordi-

namento giuridico per gli atti amministrativi.