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PARTE PRIMA
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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funzione diversa, libera nei ni ed eterogenea rispetto alla tradizionale distinzione
tra atti legislativi, giurisdizionali e amministrativi.
La loro insindacabilità deriva proprio dalla circostanza che contengono direttive di
carattere generale, nalizzate all’individuazione dei ni dell’attività pubblica e, per
tale ragione, inidonee a incidere in via diretta e immediata su situazioni soggettive
individuali, la cui effettiva lesione deve semmai imputarsi ai successivi provvedimenti
attuativi.
Nondimeno il fatto che gli atti politici siano sottratti al controllo giurisdizionale non
ne esclude l’assoggettamento al controllo politico del corpo elettorale, del Parlamen-
to (ove siano stati emanati dall’esecutivo) o della Corte costituzionale (ove si tratti di
atti legislativi).
Inoltre, se, nell’emanazione di un atto, un potere dello Stato invade la sfera di un
altro potere dello Stato è percorribile la strada del con itto di attribuzioni dinanzi
alla Corte costituzionale.
1.4.3
•
Gli atti di alta amministrazione
Si tratta di atti
connotati da una elevata discrezionalità ma non liberi nei ni
in
quanto vincolati alle prescrizioni stabilite dalla norma che ne costituisce il presup-
posto
: pertanto sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo.
Gli atti di alta amministrazione rappresentano la prima attuazione, a livello ammi-
nistrativo, degli obiettivi ssati dal Governo e dal Parlamento. Come tali, essi sono
espressione della più ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che il giudice am-
ministrativo può censurare solo là dove risultino essere state assunte decisioni pale-
semente
illogiche
o
arbitrarie
, atteso altrimenti il rischio di scon nare nelle scelte di
merito riservate alla Pubblica Amministrazione.
ALL'ESAME
• Quali sono le differenze tra gli atti politici e quelli di alta amministrazione?
Le differenze tra le due tipologie di atti possono essere schematizzate nel modo
che segue:
– gli atti politici sono liberi nel ne, mentre gli atti di alta amministrazione sono
strettamente vincolati al perseguimento delle nalità pubbliche;
– gli atti politici, a differenza di quelli amministrativi, sono emanati da autorità di
governo e costituiscono concreta realizzazione del potere politico (Virga);
– gli atti politici esternano, in sintesi, gli interessi della collettività, mentre gli atti
di alta amministrazione prendono in considerazione interessi settoriali;
– gli atti politici non possono essere soggetti ad alcun sindacato; gli atti di alta
amministrazione, invece, sono assoggettabili alle forme di tutela previste dall’ordi-
namento giuridico per gli atti amministrativi.