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CAPITOLO

1

Diritto amministrativo, attività amministrativa e Pubblica Amministrazione

5

www.

edises

.it

La L. 15/2005, modi cando l’art. 22 della L. 241/1990, de nisce la Pubblica Ammi-

nistrazione, ai ni della disciplina dell’accesso agli atti, come “tutti i

soggetti di dirit-

to pubblico

e i

soggetti di diritto privato

limitatamente alla loro attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo”.

Quindi, ove la legge lo preveda, anche dei

soggetti privati

possono essere preposti

all’esercizio di attività amministrative, purché sia sempre assicurato il rispetto dei

criteri e dei principi dettati dalle norme; si pensi ai

concessionari di pubblici servizi

o all’

esternalizzazione

di funzioni amministrative.

I primi svolgono un’attività loro assegnata da una Pubblica Amministrazione (es. tra-

sporto urbano) che non comporta, in genere, lo svolgimento di attività di carattere

autoritativo.

Si è in presenza, invece, di un’

esternalizzazione di una pubblica funzione

allorquan-

do l’organo amministrativo delega a soggetti privati poteri amministrativi, normal-

mente di accertamento, certi cazione o veri ca; si pensi alle of cine private che

provvedono alla revisione periodica degli autoveicoli e che svolgono una funzione di

competenza dello Stato.

1.4

Gli atti politici e gli atti di alta amministrazione

1.4.1

La distinzione tra funzione amministrativa e funzione politica

Si è già sottolineato che l’attività amministrativa non è libera nei ni, ma è vinco-

lata al raggiungimento degli interessi pubblici in precedenza determinati in sede

politica; ciò porta ad introdurre un’importante distinzione tra la

funzione politica

,

con cui lo Stato provvede alla scelta dei ni pubblici che l’amministrazione dovrà

concretamente attuare e la

funzione amministrativa

, cioè l’attività con cui si curano

praticamente gli interessi prestabiliti a monte dall’attività politica. Da tale distinzione

deriva, poi, quella tra

atti politici

, contraddistinti dalla libertà nella scelta del ne, sia

pure entro i limiti ssati nella Costituzione, e gli

atti di alta amministrazione

, carat-

terizzati, come quelli politici, da amplissima discrezionalità, ma destinati ad attuare

i ni individuati a livello politico, svolgendo una funzione di raccordo fra l’indirizzo

politico e l’attività amministrativa.

1.4.2

Gli atti politici

Si tratta di atti che si contraddistinguono per un

elemento

soggettivo

, dovendo per-

venire da organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa

pubblica (Parlamento, Governo ecc.), e un

elemento oggettivo

, dovendo riguardare

la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro or-

ganica struttura e nella loro coordinata applicazione.

Tali atti

non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo

(cfr. art. 31 R.D.

1054/1924 e art. 7, co. 1, D.Lgs. 104/2010) in quanto non aventi natura di atti ammi-

nistrativi bensì di atti di governo. Non hanno la funzione di dare attuazione all’ordi-

namento, ma – in quanto espressione di indirizzo politico – assolvono piuttosto una