

CAPITOLO
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Diritto amministrativo, attività amministrativa e Pubblica Amministrazione
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La L. 15/2005, modi cando l’art. 22 della L. 241/1990, de nisce la Pubblica Ammi-
nistrazione, ai ni della disciplina dell’accesso agli atti, come “tutti i
soggetti di dirit-
to pubblico
e i
soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo”.
Quindi, ove la legge lo preveda, anche dei
soggetti privati
possono essere preposti
all’esercizio di attività amministrative, purché sia sempre assicurato il rispetto dei
criteri e dei principi dettati dalle norme; si pensi ai
concessionari di pubblici servizi
o all’
esternalizzazione
di funzioni amministrative.
I primi svolgono un’attività loro assegnata da una Pubblica Amministrazione (es. tra-
sporto urbano) che non comporta, in genere, lo svolgimento di attività di carattere
autoritativo.
Si è in presenza, invece, di un’
esternalizzazione di una pubblica funzione
allorquan-
do l’organo amministrativo delega a soggetti privati poteri amministrativi, normal-
mente di accertamento, certi cazione o veri ca; si pensi alle of cine private che
provvedono alla revisione periodica degli autoveicoli e che svolgono una funzione di
competenza dello Stato.
1.4
•
Gli atti politici e gli atti di alta amministrazione
1.4.1
•
La distinzione tra funzione amministrativa e funzione politica
Si è già sottolineato che l’attività amministrativa non è libera nei ni, ma è vinco-
lata al raggiungimento degli interessi pubblici in precedenza determinati in sede
politica; ciò porta ad introdurre un’importante distinzione tra la
funzione politica
,
con cui lo Stato provvede alla scelta dei ni pubblici che l’amministrazione dovrà
concretamente attuare e la
funzione amministrativa
, cioè l’attività con cui si curano
praticamente gli interessi prestabiliti a monte dall’attività politica. Da tale distinzione
deriva, poi, quella tra
atti politici
, contraddistinti dalla libertà nella scelta del ne, sia
pure entro i limiti ssati nella Costituzione, e gli
atti di alta amministrazione
, carat-
terizzati, come quelli politici, da amplissima discrezionalità, ma destinati ad attuare
i ni individuati a livello politico, svolgendo una funzione di raccordo fra l’indirizzo
politico e l’attività amministrativa.
1.4.2
•
Gli atti politici
Si tratta di atti che si contraddistinguono per un
elemento
soggettivo
, dovendo per-
venire da organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa
pubblica (Parlamento, Governo ecc.), e un
elemento oggettivo
, dovendo riguardare
la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro or-
ganica struttura e nella loro coordinata applicazione.
Tali atti
non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo
(cfr. art. 31 R.D.
1054/1924 e art. 7, co. 1, D.Lgs. 104/2010) in quanto non aventi natura di atti ammi-
nistrativi bensì di atti di governo. Non hanno la funzione di dare attuazione all’ordi-
namento, ma – in quanto espressione di indirizzo politico – assolvono piuttosto una