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CAPITOLO
1
Diritto amministrativo, attività am-
ministrativa e Pubblica Ammini-
strazione
IN SINTESI
Con l’esercizio della
funzione politica
lo Stato provvede alla scelta dei ni pubblici che do-
vranno essere concretamente attuati attraverso l’esercizio della
funzione amministrativa
.
Quest’ultima è regolata da atti normativi e regolamentari che disciplinano l’
organizzazione
degli uf ci e dei servizi, le
attività
che possono essere esercitate,
le modalità di
gestione dei
rapporti
tra amministrazione pubblica e soggetti terzi nonché i
beni
utilizzabili. Il complesso
di tale corpus normativo è denominato
diritto amministrativo
o diritto delle amministrazio-
ni pubbliche.
1.1
•
La nozione di diritto amministrativo
Si de nisce diritto amministrativo
il
complesso delle norme che disciplinano l’orga-
nizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
, sia con riferimento
all’attività svolta sia alla disciplina dei rapporti che le stesse instaurano con altri sog-
getti. In altri termini è quella parte del diritto pubblico che
ha per oggetto l’organizza-
zione, le forme di attività e i mezzi della Pubblica Amministrazione
e i conseguenti rapporti
giuridici fra la medesima e gli altri soggetti (Zanobini).
Centrali nelle de nizioni sopra riportate sono le nozioni di “attività amministrativa”
e “pubblica amministrazione”. Il diritto amministrativo, infatti, potrebbe sintetica-
mente essere de nito come la
disciplina giuridica dell’attività e dell’organizzazione
delle amministrazioni pubbliche
.
1.2
•
L’attività amministrativa
È così de nita quell’
attività pratica che lo Stato svolge per curare gli interessi pub-
blici che assume nei propri ni
(Zanobini). Essendo però gli interessi pubblici in pre-
cedenza determinati in sede politica, l’attività amministrativa non è libera nei ni,
ma vincolata a quelli pre ssati dagli organi politici: più precisamente, il legislatore
stabilisce l’interesse pubblico da perseguire, lasciando all’organo amministrativo un
margine più o meno ampio di scelta sul modo per farlo (la cosiddetta
discrezionalità
).
In ordine a tale scelta l’organo deve ponderare l’interesse pubblico af dato alle sue
cure (
interesse primario
) con gli altri interessi, pubblici o privati (
interessi secondari
), per
stabilire se questi ultimi devono recedere di fronte al primo.