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CAPITOLO

1

Diritto amministrativo, attività am-

ministrativa e Pubblica Ammini-

strazione

IN SINTESI

Con l’esercizio della

funzione politica

lo Stato provvede alla scelta dei ni pubblici che do-

vranno essere concretamente attuati attraverso l’esercizio della

funzione amministrativa

.

Quest’ultima è regolata da atti normativi e regolamentari che disciplinano l’

organizzazione

degli uf ci e dei servizi, le

attività

che possono essere esercitate,

le modalità di

gestione dei

rapporti

tra amministrazione pubblica e soggetti terzi nonché i

beni

utilizzabili. Il complesso

di tale corpus normativo è denominato

diritto amministrativo

o diritto delle amministrazio-

ni pubbliche.

1.1

La nozione di diritto amministrativo

Si de nisce diritto amministrativo

il

complesso delle norme che disciplinano l’orga-

nizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche

, sia con riferimento

all’attività svolta sia alla disciplina dei rapporti che le stesse instaurano con altri sog-

getti. In altri termini è quella parte del diritto pubblico che

ha per oggetto l’organizza-

zione, le forme di attività e i mezzi della Pubblica Amministrazione

e i conseguenti rapporti

giuridici fra la medesima e gli altri soggetti (Zanobini).

Centrali nelle de nizioni sopra riportate sono le nozioni di “attività amministrativa”

e “pubblica amministrazione”. Il diritto amministrativo, infatti, potrebbe sintetica-

mente essere de nito come la

disciplina giuridica dell’attività e dell’organizzazione

delle amministrazioni pubbliche

.

1.2

L’attività amministrativa

È così de nita quell’

attività pratica che lo Stato svolge per curare gli interessi pub-

blici che assume nei propri ni

(Zanobini). Essendo però gli interessi pubblici in pre-

cedenza determinati in sede politica, l’attività amministrativa non è libera nei ni,

ma vincolata a quelli pre ssati dagli organi politici: più precisamente, il legislatore

stabilisce l’interesse pubblico da perseguire, lasciando all’organo amministrativo un

margine più o meno ampio di scelta sul modo per farlo (la cosiddetta

discrezionalità

).

In ordine a tale scelta l’organo deve ponderare l’interesse pubblico af dato alle sue

cure (

interesse primario

) con gli altri interessi, pubblici o privati (

interessi secondari

), per

stabilire se questi ultimi devono recedere di fronte al primo.