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PARTE PRIMA
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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Nello svolgimento di tale attività le amministrazioni normalmente operano attraverso
atti di natura autoritativa
, vale a dire possono “imporre” determinati comportamenti.
Ciò posto, va anche precisato che l’azione della Pubblica Amministrazione non si
esaurisce nella prevalente attività di diritto pubblico, ma sempre più spesso contem-
pla
l’uso da parte di soggetti pubblici di forme e strumenti propri del diritto privato
. Si tratta di
una volontà esplicitata dal legislatore con l’art. 1, co. 1-
bis
, L. 7-8-1990, n. 241 (aggiun-
to dalla L. 15/2005), ai sensi del quale “la Pubblica Amministrazione, nell’adozione
di
atti di natura non autoritativa
,
agisce secondo le norme di diritto privato
salvo che la
legge disponga diversamente”; in questo modo il negozio giuridico di diritto privato
diventa uno degli strumenti con cui si possono raggiungere gli interessi pubblici e si
pone quale valida alternativa al provvedimento unilaterale.
È da sottolineare, in ne, che non mancano casi in cui è possibile constatare la
com-
presenza di forme pubblicistiche e privatistiche
, come ad esempio nei
contratti ad
evidenza pubblica
.
1.3
•
La nozione di Pubblica Amministrazione
Il termine amministrazione ha un signi cato ambivalente. Da un lato, infatti, può
essere utilizzato come sinonimo di attività amministrativa, per indicare le funzioni
svolte da una determinata struttura (
amministrazione in senso oggettivo
), dall’altro
è impiegato per indicare la stessa struttura amministrativa che svolge tali attività
(
amministrazione in senso soggettivo
).
Per il perseguimento dei propri ni, infatti, lo Stato si avvale di apparati che nel loro
complesso formano la
Pubblica Amministrazione
, la quale agisce attraverso perso-
ne siche preposte a organi la cui attività è direttamente imputabile agli enti della
cui organizzazione fanno parte. Nel nostro ordinamento non esiste una de nizione
univoca di Pubblica Amministrazione che non può essere desunta nemmeno dal
testo costituzionale; la sezione II del titolo III della Costituzione (articoli 97 e 98),
pur essendo speci camente intitolata “La Pubblica Amministrazione”, in effetti fa
riferimento soltanto alle modalità organizzative dei pubblici uf ci e allo status dei
dipendenti pubblici.
Vari atti normativi, tuttavia, ne propongono un inquadramento, anche se si tratta
di nozioni che variano in relazione agli scopi che le norme stesse si pre ggono. Tra
quelle di maggiore rilevanza va ricordato l’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 il quale pre-
cisa (ai ni della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici) che per
Amministrazioni Pubbliche s’intendono tutte le
Amministrazioni dello Stato
, ivi com-
presi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni uni-
versitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sa-
nitario nazionale (SSN), l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni (ARAN) e le altre Agenzie pubbliche. Si tratta di una de nizione
alla quale rimandano numerose altre leggi.