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Dal punto di vista dell’
ef cacia
,
le norme giuridiche si distinguono in derogabili (o
dispositive) e inderogabili (o imperative).
Le
norme derogabili
contengono delle regole di condotta che i destinatari possono
anche modi care disciplinando in modo diverso i rapporti giuridici che li riguardano.
Le
norme inderogabili
impongono, invece, delle regole di condotta le quali devono
trovare applicazione anche contro la volontà dei destinatari, che non possono disci-
plinare diversamente i loro rapporti giuridici.
ESEMPIO
È derogabile, ad esempio, la norma che prevede l’obbligo di pagare gli interessi nel
prestito di una somma di denaro, in quanto le parti possono anche stipulare un
prestito gratuito.
L’esempio più eclatante di norme inderogabili è dato, invece, dalle norme penali,
sottratte alla disponibilità dei privati.
1.4
•
Le norme giuridiche
perfectae, imperfectae e minus quam
perfectae
In base alla
sanzione
contemplata dalla norma giuridica, si distingue tra norme giu-
ridiche
perfectae
,
imperfectae
e
minus quam perfectae
.
Le
norme
perfectae
sono le norme munite di una adeguata sanzione.
Le
norme
imperfectae
sono le norme non munite di sanzione ovverosia quelle che
stabiliscono doveri ma non predispongono alcun apparato sanzionatorio a presidio
dell’osservanza dei doveri stessi (si pensi al dovere di rispetto dei gli verso i genitori
previsto dall’art. 315
bis
c.c.).
Le
norme
minus quam perfectae
sono le norme de nite relativamente imperfette, in
quanto munite di sanzioni non adeguate: come esempio tipico di questa categoria
di norma viene solitamente ricordato l’art. 140 c.c. che concerne l’inosservanza del
divieto temporaneo di nuove nozze e che prevede, per la sua inosservanza, una san-
zione amministrativa senza incidere in alcun modo sul matrimonio avvenuto in vio-
lazione della norma. Tale tipologia di norme si pone a metà strada tra le norme
perfectae
e le norme
imperfectae
.
1.5
•
Le norme giuridiche precettive, proibitive e permissive
Dal punto di vista del
contenuto
delle norme si distingue tra norme giuridiche pre-
cettive, proibitive e permissive.
Le
norme precettive
sono quelle che impongono determinati obblighi giuridici (si
pensi all’obbligo del tutore di convertire i titoli al portatore presenti nel patrimonio
del minore in titoli nominativi
ex
art. 373 c.c.).
Le
norme proibitive
sono quelle che, in luogo di un comportamento positivo, im-
pongono un comportamento negativo ovverosia quelle che contengono un divieto (si