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edises

.it

Dal punto di vista dell’

ef cacia

,

le norme giuridiche si distinguono in derogabili (o

dispositive) e inderogabili (o imperative).

Le

norme derogabili

contengono delle regole di condotta che i destinatari possono

anche modi care disciplinando in modo diverso i rapporti giuridici che li riguardano.

Le

norme inderogabili

impongono, invece, delle regole di condotta le quali devono

trovare applicazione anche contro la volontà dei destinatari, che non possono disci-

plinare diversamente i loro rapporti giuridici.

ESEMPIO

È derogabile, ad esempio, la norma che prevede l’obbligo di pagare gli interessi nel

prestito di una somma di denaro, in quanto le parti possono anche stipulare un

prestito gratuito.

L’esempio più eclatante di norme inderogabili è dato, invece, dalle norme penali,

sottratte alla disponibilità dei privati.

1.4

Le norme giuridiche

perfectae, imperfectae e minus quam

perfectae

In base alla

sanzione

contemplata dalla norma giuridica, si distingue tra norme giu-

ridiche

perfectae

,

imperfectae

e

minus quam perfectae

.

Le

norme

perfectae

sono le norme munite di una adeguata sanzione.

Le

norme

imperfectae

sono le norme non munite di sanzione ovverosia quelle che

stabiliscono doveri ma non predispongono alcun apparato sanzionatorio a presidio

dell’osservanza dei doveri stessi (si pensi al dovere di rispetto dei gli verso i genitori

previsto dall’art. 315

bis

c.c.).

Le

norme

minus quam perfectae

sono le norme de nite relativamente imperfette, in

quanto munite di sanzioni non adeguate: come esempio tipico di questa categoria

di norma viene solitamente ricordato l’art. 140 c.c. che concerne l’inosservanza del

divieto temporaneo di nuove nozze e che prevede, per la sua inosservanza, una san-

zione amministrativa senza incidere in alcun modo sul matrimonio avvenuto in vio-

lazione della norma. Tale tipologia di norme si pone a metà strada tra le norme

perfectae

e le norme

imperfectae

.

1.5

Le norme giuridiche precettive, proibitive e permissive

Dal punto di vista del

contenuto

delle norme si distingue tra norme giuridiche pre-

cettive, proibitive e permissive.

Le

norme precettive

sono quelle che impongono determinati obblighi giuridici (si

pensi all’obbligo del tutore di convertire i titoli al portatore presenti nel patrimonio

del minore in titoli nominativi

ex

art. 373 c.c.).

Le

norme proibitive

sono quelle che, in luogo di un comportamento positivo, im-

pongono un comportamento negativo ovverosia quelle che contengono un divieto (si