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La

sanzione amministrativa

è la conseguenza di un

illecito amministrativo

, vale a dire

della violazione di una norma giuridica posta a tutela di un interesse della Pubblica

Amministrazione. Un pubblico impiegato può essere sottoposto a una sanzione di-

sciplinare (sospensione dello stipendio o anche, nei casi più gravi, licenziamento)

se si assenta senza giusti cazione dall’uf cio.

La

sanzione penale

o

pena

,

in ne, è la conseguenza di un

illecito penale

(reato), cioè

della trasgressione di una norma giuridica che tutela gli interessi generali della col-

lettività.

APPROFONDIMENTI

Una

sanzione giuridica

, in concreto, può svolgere diverse funzioni:

funzione compensativa

: la sanzione serve per riparare le conseguenze ingiuste

provocate dall’inosservanza di una norma giuridica. Ad esempio, la sanzione è

compensativa se il venditore che ha consegnato le merci in ritardo viene condan-

nato a risarcire i danni al compratore, oppure se il proprietario di un terreno

che ha costruito un edi cio senza permesso viene obbligato a demolire l’edi cio

abusivo;

funzione punitiva

: la sanzione serve per punire la persona che ha trasgredito una

norma giuridica. È il caso di un omicida che, per aver provocato la morte di una

persona, viene condannato ad una pena detentiva, o di un automobilista che, non

rispettando il limite di velocità, subisce il ritiro della patente;

funzione preventiva o dissuasiva

: la minaccia dell’applicazione della sanzione

può servire per dissuadere le persone dal violare una norma giuridica e, quindi,

per promuovere l’osservanza di una norma da parte dei suoi destinatari.

Un’ulteriore caratteristica della norma giuridica è la sua

generalità

, nel senso che

non si rivolge ad una o più persone determinate, ma a una pluralità di destinatari

indeterminati ovverosia alla comunità nella sua generalità.

La norma è

astratta

in quanto ha come oggetto una serie di fatti ipotetici, che si

potranno veri care, e non uno o più fatti concreti che si sono già veri cati (es. la

norma che punisce il reato di furto, si riferisce in astratto a tutte le persone e a tutti

i comportamenti consistenti nel fatto di appropriarsi illegittimamente del bene di

un’altra persona).

Il carattere generale ed astratto delle norme giuridiche si collega alla funzione del di-

ritto, che è quella di organizzare la società e gli interessi in essa presenti, orientando

i comportamenti dei soggetti che la compongono. Tale funzione, infatti, non sarebbe

realizzabile se le norme non si indirizzassero alla generalità dei consociati e non ab-

bracciassero la generalità delle situazioni che si intendono regolare.

L’ultima caratteristica della norma giuridica è costituita dalla

bilateralità

, giacché

quando riconosce un diritto a favore di un soggetto, impone anche reciprocamente

un dovere o un obbligo a carico di un’altra persona (es., al diritto dello Stato di ri-

scuotere le imposte corrisponde l’obbligo del contribuente di pagarle; al diritto del

proprietario di utilizzare un bene in modo pieno ed esclusivo corrisponde il dovere

di tutti i consociati di rispettare la proprietà altrui).