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sarà tenuto a risarcire i danni al proprietario del veicolo danneggiato, secondo la
previsione astratta contemplata dalla norma.
La norma, pertanto, non prende mai in considerazione un singolo caso particolare,
ma prevede una situazione-tipo generale ed astratta cui possono ricondursi tutti i
casi concreti possibili.
1.2.2
•
Caratteristiche della norma giuridica
Dal punto di vista del
contenuto,
la norma giuridica
presenta le seguenti caratteristi-
che:
- positività;
- relatività;
- coattività o coercibilità;
- generalità;
- astrattezza;
- bilateralità.
La norma giuridica è
positiva
in quanto è una regola di condotta che viene posta o
riconosciuta dallo Stato. La giuridicità di una norma, quindi, dipende dal soggetto
dal quale proviene e non dal suo contenuto.
Dalla positività delle norme giuridiche discende il concetto di diritto positivo da inten-
dersi come l’insieme delle norme giuridiche effettivamente vigenti in un dato momento
storico in un determinato Stato.
La norma è caratterizzata, poi, dalla
relatività
,
nel senso che varia nel tempo (all’in-
terno dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato). Il diritto di uno Stato,
infatti, non è sempre uguale a se stesso, ma si modi ca nel tempo a causa delle tra-
sformazioni della società, e si differenzia da quello degli altri Stati per una serie di
fattori storici, economici, culturali etc.
ESEMPIO
Oggi in Italia non è più ammessa la pena di morte, che è prevista in alcuni Stati,
mentre a determinate condizioni è consentita l’interruzione volontaria della gravi-
danza (aborto), che invece è vietata in altri Stati.
La norma giuridica è
coattiva
in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente e la
sua osservanza è imposta con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione
che è la reazione dell’ordinamento contro chi non osserva la norma.
In relazione all’interesse protetto da una norma giuridica, e alla natura della conse-
guenza prevista in caso di violazione, la
sanzione
può essere civile, amministrativa o
penale.
La
sanzione civile
è la conseguenza di un
illecito civile
, cioè dell’inosservanza di una
norma giuridica diretta a tutelare un interesse privato (es. il compratore che non
paga il prezzo delle merci che ha acquistato o l’automobilista che investe il pedone
sono obbligati a risarcire i danni che hanno provocato).