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sarà tenuto a risarcire i danni al proprietario del veicolo danneggiato, secondo la

previsione astratta contemplata dalla norma.

La norma, pertanto, non prende mai in considerazione un singolo caso particolare,

ma prevede una situazione-tipo generale ed astratta cui possono ricondursi tutti i

casi concreti possibili.

1.2.2

Caratteristiche della norma giuridica

Dal punto di vista del

contenuto,

la norma giuridica

presenta le seguenti caratteristi-

che:

- positività;

- relatività;

- coattività o coercibilità;

- generalità;

- astrattezza;

- bilateralità.

La norma giuridica è

positiva

in quanto è una regola di condotta che viene posta o

riconosciuta dallo Stato. La giuridicità di una norma, quindi, dipende dal soggetto

dal quale proviene e non dal suo contenuto.

Dalla positività delle norme giuridiche discende il concetto di diritto positivo da inten-

dersi come l’insieme delle norme giuridiche effettivamente vigenti in un dato momento

storico in un determinato Stato.

La norma è caratterizzata, poi, dalla

relatività

,

nel senso che varia nel tempo (all’in-

terno dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato). Il diritto di uno Stato,

infatti, non è sempre uguale a se stesso, ma si modi ca nel tempo a causa delle tra-

sformazioni della società, e si differenzia da quello degli altri Stati per una serie di

fattori storici, economici, culturali etc.

ESEMPIO

Oggi in Italia non è più ammessa la pena di morte, che è prevista in alcuni Stati,

mentre a determinate condizioni è consentita l’interruzione volontaria della gravi-

danza (aborto), che invece è vietata in altri Stati.

La norma giuridica è

coattiva

in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente e la

sua osservanza è imposta con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione

che è la reazione dell’ordinamento contro chi non osserva la norma.

In relazione all’interesse protetto da una norma giuridica, e alla natura della conse-

guenza prevista in caso di violazione, la

sanzione

può essere civile, amministrativa o

penale.

La

sanzione civile

è la conseguenza di un

illecito civile

, cioè dell’inosservanza di una

norma giuridica diretta a tutelare un interesse privato (es. il compratore che non

paga il prezzo delle merci che ha acquistato o l’automobilista che investe il pedone

sono obbligati a risarcire i danni che hanno provocato).