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IN SINTESI

Nello studio del diritto i due concetti da cui è essenziale prendere le mosse sono quelli di norma

giuridica e di ordinamento giuridico. Tradizionalmente si afferma che la

norma giuridica

è

la regola generale e astratta volta a disciplinare una serie indeterminata di casi. Le norme

giuridiche sono inserite in un sistema, l’

ordinamento giuridico

che ne garantisce l’osservanza

mediante la previsione di apposite procedure dirette ad accertare il rispetto della norma o a

dichiararne l’inosservanza, applicando in quest’ultimo caso, nei confronti del soggetto della

violazione, una misura punitiva (la sanzione).

L’insieme delle regole che valgono a costituire un ordinamento giuridico mirano a dare stabilità

al sistema e a garantire lo svolgimento ordinato e paci co delle varie attività. L’ordinamento di

una collettività costituisce il suo

diritto

.

1.1

Il diritto e l’ordinamento giuridico

Il

diritto

è l’insieme delle regole che i cittadini sono obbligati ad osservare. È il com-

plesso delle norme che disciplinano la convivenza degli uomini nella società, assicu-

rando l’ordine ed evitando il disordine sociale e la lotta dei consociati tra loro. Ogni

società

umana

richiede necessariamente un

complesso di regole

che stabiliscono

quali comportamenti devono o non devono tenere i suoi componenti, garantendo

così l’ordinato svolgersi della vita di relazione e del comportamento nell’ambito del-

la società organizzata.

Queste

regole di condotta

possono essere:

- semplici

regole sociali

;

- vere e proprie

norme giuridiche

.

L’osservanza delle regole sociali è

spontanea

e la loro violazione non dà luogo all’ap-

plicazione di una sanzione o punizione dall’esterno a carico del trasgressore.

ESEMPIO

Rientrano tra le regole sociali, ad esempio, l’essere leali con gli amici, non mangia-

re con le mani, non parlare in modo volgare, non passare davanti ad altre persone

in la. L’individuo è libero o meno di assecondare un comando religioso o morale.

Può sentirsi per no obbligato a farlo ma tale obbligo non è generalizzabile.

L’osservanza delle norme giuridiche è, invece,

obbligatoria

e provoca, in caso di viola-

zione, l’applicazione di una sanzione al trasgessore da parte di una pubblica autorità.