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Capitolo 15
I contratti della Pubblica Amministrazione
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il principio di parità di trattamento
. Il principio implica che le amministrazioni,
pur essendo libere di scegliere la procedura di aggiudicazione più appropriata alle
caratteristiche del settore interessato e di stabilire i requisiti che i candidati devono
soddisfare durante le varie fasi della procedura, debbano poi garantire che la scelta
del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispet-
tando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti (cfr. CGCE, 25 aprile 1996, causa
C-87/94 Bus Wallons, punto 54);
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il
principio di non discriminazione
, in particolare in base alla nazionalità;
>
il
principio di trasparenza
, che è strettamente legato a quello di non discriminazio-
ne, poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le ammini-
strazioni rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione
di ricorrere ad una gara. Tali forme di pubblicità dovranno contenere le informa-
zioni necessarie af nché i potenziali concorrenti siano in grado di valutare il loro
interesse a partecipare alla procedura quali l’indicazione dei criteri di selezione ed
attribuzione, l’oggetto della concessione e delle prestazioni attese;
>
il
principio di proporzionalità
. In base a tale principio le amministrazioni devono adot-
tare provvedimenti necessari ed adeguati in relazione all’obiettivo, evitando di ssare
requisiti professionali o nanziari sproporzionati rispetto all’oggetto della gara;
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il
principio del mutuo riconoscimento
. Il rispetto di tale principio comporta che lo
Stato nel cui territorio la prestazione è fornita deve accettare le speci che tecniche,
i controlli, i titoli e i certi cati prescritti in un altro Stato nella misura in cui que-
sti siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro destinatario
della prestazione;
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il
principio della tutela dei diritti fondamentali
, rientrante nelle tradizioni comuni
agli Stati membri. Il principio esige che eventuali provvedimenti di diniego adottati
dalle amministrazioni nel corso delle procedure interessate debbano essere motiva-
ti e siano oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte di loro destinatari.
15.4.2
Le direttive
Ai principi enucleabili dai Trattati si sono nel tempo af ancate una serie di norme
(le direttive) che hanno regolato il settore. Dal febbraio 2014, le norme europee che
regolano i contratti sono le cosiddette Direttive di quarta generazione:
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la
direttiva 2014/24/UE
del 26 febbraio 2014 (cosiddetta
direttiva Appalti
) sugli
appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
>
la
direttiva 2004/25/UE
del 26 febbraio 2014 (cosiddetta
direttiva Utilities
) sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
>
la
direttiva 2004/23/UE
del 26 febbraio 2014 in materia di
concessioni
.
Le direttive trovano applicazione nei contratti pubblici il cui valore monetario superi
un certo importo (le cosiddette
soglie
). Per gli appalti di valore inferiore, invece, si
applicano le norme nazionali (che devono tuttavia conformarsi ai principi generali
del diritto dell’UE) che, in tali casi, possono prevedere procedure sempli cate rispet-
to a quelle degli appalti sopra la soglia di rilevanza europea.
Le tre direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 e da quella data ha preso avvio
per il legislatore nazionale la complessa attività di recepimento sfociata nell’emana-