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Capitolo 15

I contratti della Pubblica Amministrazione

325

>

il principio di parità di trattamento

. Il principio implica che le amministrazioni,

pur essendo libere di scegliere la procedura di aggiudicazione più appropriata alle

caratteristiche del settore interessato e di stabilire i requisiti che i candidati devono

soddisfare durante le varie fasi della procedura, debbano poi garantire che la scelta

del candidato avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispet-

tando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti (cfr. CGCE, 25 aprile 1996, causa

C-87/94 Bus Wallons, punto 54);

>

il

principio di non discriminazione

, in particolare in base alla nazionalità;

>

il

principio di trasparenza

, che è strettamente legato a quello di non discriminazio-

ne, poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige che le ammini-

strazioni rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione

di ricorrere ad una gara. Tali forme di pubblicità dovranno contenere le informa-

zioni necessarie af nché i potenziali concorrenti siano in grado di valutare il loro

interesse a partecipare alla procedura quali l’indicazione dei criteri di selezione ed

attribuzione, l’oggetto della concessione e delle prestazioni attese;

>

il

principio di proporzionalità

. In base a tale principio le amministrazioni devono adot-

tare provvedimenti necessari ed adeguati in relazione all’obiettivo, evitando di ssare

requisiti professionali o nanziari sproporzionati rispetto all’oggetto della gara;

>

il

principio del mutuo riconoscimento

. Il rispetto di tale principio comporta che lo

Stato nel cui territorio la prestazione è fornita deve accettare le speci che tecniche,

i controlli, i titoli e i certi cati prescritti in un altro Stato nella misura in cui que-

sti siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro destinatario

della prestazione;

>

il

principio della tutela dei diritti fondamentali

, rientrante nelle tradizioni comuni

agli Stati membri. Il principio esige che eventuali provvedimenti di diniego adottati

dalle amministrazioni nel corso delle procedure interessate debbano essere motiva-

ti e siano oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte di loro destinatari.

15.4.2

Le direttive

Ai principi enucleabili dai Trattati si sono nel tempo af ancate una serie di norme

(le direttive) che hanno regolato il settore. Dal febbraio 2014, le norme europee che

regolano i contratti sono le cosiddette Direttive di quarta generazione:

>

la

direttiva 2014/24/UE

del 26 febbraio 2014 (cosiddetta

direttiva Appalti

) sugli

appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE;

>

la

direttiva 2004/25/UE

del 26 febbraio 2014 (cosiddetta

direttiva Utilities

) sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei

trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

>

la

direttiva 2004/23/UE

del 26 febbraio 2014 in materia di

concessioni

.

Le direttive trovano applicazione nei contratti pubblici il cui valore monetario superi

un certo importo (le cosiddette

soglie

). Per gli appalti di valore inferiore, invece, si

applicano le norme nazionali (che devono tuttavia conformarsi ai principi generali

del diritto dell’UE) che, in tali casi, possono prevedere procedure sempli cate rispet-

to a quelle degli appalti sopra la soglia di rilevanza europea.

Le tre direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 e da quella data ha preso avvio

per il legislatore nazionale la complessa attività di recepimento sfociata nell’emana-