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Capitolo 15

I contratti della Pubblica Amministrazione

15.1

L’attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione

15.1.1

L’autonomia negoziale delle amministrazioni pubbliche

Nel perseguimento di un interesse pubblico l’amministrazione può far ricorso anche

a

forme negoziali di natura privatistica

, ponendosi su un piano diverso rispetto a quando

agisce con i tradizionali

strumenti di tipo pubblicistico

.

In quest’ultimo caso, infatti, essa si trova in condizione di supremazia rispetto ai sin-

goli cittadini che sono assoggettati al potere pubblico: la loro posizione può essere

modi cata in modo unilaterale dall’amministrazione nel legittimo esercizio della

sua potestà. E ciò in ragione della preminenza degli interessi di volta in volta perse-

guiti. Nel caso degli

strumenti privatistici

, viceversa, l’attività dell’amministrazione

risulta sostanzialmente strumentale al raggiungimento di un interesse pubblico. In

tale evenienza, l’amministrazione procede per procurare direttamente a sé stessa

determinate utilità e si trova ad operare su un piano paritetico rispetto al soggetto

privato, nei cui confronti non riveste una posizione di preminenza né esercita alcuna

potestà, operando al contrario secondo le regole di diritto comune.

Il riconoscimento generale dell’autonomia negoziale della Pubblica Amministrazio-

ne trova oggi il proprio fondamento normativo nell’art. 1, co. 1-

bis

, L. n. 241/1990

(aggiunto dalla L. n. 15/2005), ai sensi del quale “la Pubblica Amministrazione,

nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le

norme di diritto

privato

salvo che la legge disponga diversamente”. In altri termini, il negozio giuri-

dico di diritto privato diventa uno degli strumenti con cui si possono raggiungere

gli interessi pubblici e si pone quale valida alternativa al provvedimento unilaterale:

laddove possibile si predilige l’agire consensuale per una migliore realizzazione del

ne pubblico di questa autonomia negoziale.

Il

limite

principale

– che vale a distinguerla dalla generale capacità riconosciuta ai

soggetti privati – è quello di carattere funzionale. È preclusa, in sostanza, la conclu-

sione di negozi incompatibili con lo speci co

scopo

pubblico

perseguito dall’am-

ministrazione stipulante; quest’ultima è tenuta ad indirizzare e conformare la sua

attività alla realizzazione dell’interesse pubblico af dato alle sue cure.

15.1.2

Contratti di diritto comune, diritto speciale e ad oggetto pubblico

L’attività di diritto privato delle amministrazioni pubbliche

si sostanzia nella stipula

di contratti, termine al quale sono riconducibili fenomeni diversi cati che vanno

meglio esaminati.