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322

Libro II

Diritto amministrativo

>

norme di diritto pubblico

(R.D. n. 2440/1923, recante la legge di contabilità di Stato;

R.D. n. 827/1924, recante il regolamento attuativo della legge di contabilità; L.

241/1990, sul procedimento amministrativo).

Per lungo tempo sia la legge di contabilità di Stato che il suo regolamento attuativo

hanno costituito la principale fonte normativa in materia di contratti pubblici; at-

tualmente, però, essi hanno carattere residuale, trovando applicazione soprattutto

per i contratti attivi. Prevalenti sono ora la normativa europea (principi dei tratta-

ti, sentenze della Corte di giustizia, direttive dell’Unione) e le disposizioni speciali

quali il complesso

corpus

normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti

pubblici).

15.3

L’obbligo dell’evidenza pubblica

15.3.1

Inquadramento dell’istituto

L’art. 3 del R.D. n. 2440/1923 enuncia un principio fondamentale dell’attività con-

trattuale della Pubblica Amministrazione, secondo cui

ogni contratto della Pubblica

Amministrazione da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere preceduto da

una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi in cui si possa far ricorso alla trattativa

privata

.

La nalità di questo principio di contabilità pubblica è di garantire la

par condicio

tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’amministrazione e di consentire

all’amministrazione

stessa, mediante l’acquisizione di un pluralità di offerte, di con-

trattare alle condizioni

più vantaggiose. Del resto, nella scelta del giusto contraente

si considerano pienamente soddisfatte le esigenze di trasparenza ed imparzialità,

imposte all’azione amministrativa dall’art. 97 Cost.

A tal ne, nell’espletare la gara le norme di contabilità pubblica richiedono il rispetto

di una serie di regole tese ad impedire collusioni tra privati ed uf ci dell’amministra-

zione pubblica. Tali regole informano uno speciale metodo procedurale, noto come

procedura dell’evidenza pubblica

, che richiede, tra l’altro, il

rispetto di termini ben

precisi per la pubblicità della gara e di rigorosi criteri di valutazione

.

Nel rapporto contrattuale sorto dall’azione

iure privatorum

della Pubblica Ammini-

strazione, infatti, si possono distinguere due fasi:

>

la prima è quella che precede la stipulazione del contratto ed è contrassegnata dalla

rilevanza dell’interesse pubblico e dominata da norme di diritto pubblico (eviden-

za pubblica);

>

la seconda è quella che segue alla stipulazione e concerne l’esecuzione del contrat-

to secondo le norme di diritto privato (salvo qualche eccezione).

L’espressione “evidenza pubblica”, quindi, vuole proprio indicare il procedimento

amministrativo che accompagna la conclusione dei contratti della Pubblica Ammini-

strazione e si

caratterizza per la presenza di atti amministrativi che rendono evidenti

(e ne consentono la veri ca) le ragioni di pubblico interesse che hanno spinto alla sti-

pulazione del contratto, alla scelta della controparte e alla formazione del consenso.