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Libro II
Diritto amministrativo
>
norme di diritto pubblico
(R.D. n. 2440/1923, recante la legge di contabilità di Stato;
R.D. n. 827/1924, recante il regolamento attuativo della legge di contabilità; L.
241/1990, sul procedimento amministrativo).
Per lungo tempo sia la legge di contabilità di Stato che il suo regolamento attuativo
hanno costituito la principale fonte normativa in materia di contratti pubblici; at-
tualmente, però, essi hanno carattere residuale, trovando applicazione soprattutto
per i contratti attivi. Prevalenti sono ora la normativa europea (principi dei tratta-
ti, sentenze della Corte di giustizia, direttive dell’Unione) e le disposizioni speciali
quali il complesso
corpus
normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici).
15.3
L’obbligo dell’evidenza pubblica
15.3.1
Inquadramento dell’istituto
L’art. 3 del R.D. n. 2440/1923 enuncia un principio fondamentale dell’attività con-
trattuale della Pubblica Amministrazione, secondo cui
ogni contratto della Pubblica
Amministrazione da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere preceduto da
una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi in cui si possa far ricorso alla trattativa
privata
.
La nalità di questo principio di contabilità pubblica è di garantire la
par condicio
tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’amministrazione e di consentire
all’amministrazione
stessa, mediante l’acquisizione di un pluralità di offerte, di con-
trattare alle condizioni
più vantaggiose. Del resto, nella scelta del giusto contraente
si considerano pienamente soddisfatte le esigenze di trasparenza ed imparzialità,
imposte all’azione amministrativa dall’art. 97 Cost.
A tal ne, nell’espletare la gara le norme di contabilità pubblica richiedono il rispetto
di una serie di regole tese ad impedire collusioni tra privati ed uf ci dell’amministra-
zione pubblica. Tali regole informano uno speciale metodo procedurale, noto come
procedura dell’evidenza pubblica
, che richiede, tra l’altro, il
rispetto di termini ben
precisi per la pubblicità della gara e di rigorosi criteri di valutazione
.
Nel rapporto contrattuale sorto dall’azione
iure privatorum
della Pubblica Ammini-
strazione, infatti, si possono distinguere due fasi:
>
la prima è quella che precede la stipulazione del contratto ed è contrassegnata dalla
rilevanza dell’interesse pubblico e dominata da norme di diritto pubblico (eviden-
za pubblica);
>
la seconda è quella che segue alla stipulazione e concerne l’esecuzione del contrat-
to secondo le norme di diritto privato (salvo qualche eccezione).
L’espressione “evidenza pubblica”, quindi, vuole proprio indicare il procedimento
amministrativo che accompagna la conclusione dei contratti della Pubblica Ammini-
strazione e si
caratterizza per la presenza di atti amministrativi che rendono evidenti
(e ne consentono la veri ca) le ragioni di pubblico interesse che hanno spinto alla sti-
pulazione del contratto, alla scelta della controparte e alla formazione del consenso.