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Capitolo 15
I contratti della Pubblica Amministrazione
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Nell’ambito dei contratti della Pubblica Amministrazione è, infatti, possibile distin-
guere tra:
>
contratti di diritto comune
, che non presentano nessuna differenza rispetto ad un
ordinario contratto stipulato da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico
e normalmente disciplinato dal codice civile. Si tratta dell’ipotesi “pura” dell’attivi-
tà contrattuale della Pubblica Amministrazione, dove quest’ultima si pone su di un
piano di assoluta parità rispetto alla controparte privata ed è impossibilitata ad eser-
citare qualunque potere autoritativo; le regole che disciplinano il rapporto sono
quelle dettate dalla disciplina civilistica e non sono consentite deroghe. L’esempio
più comune è quello del contratto di locazione o di acquisto stipulato dall’ammi-
nistrazione e non direttamente nalizzato all’attuazione di un interesse pubblico;
>
contratti di diritto speciale
che presentano aspetti derogatori rispetto alla discipli-
na ordinaria della tipologia contrattuale alla quale appartengono, differenziazione
legata al fatto che uno dei due contraenti è un’amministrazione pubblica. Pur fa-
cendo ricorso ad un’attività negoziale e non ad un atto tipico dell’amministrazione
(il provvedimento) i contraenti non sono posti su un piano di perfetta parità dal
momento che la disciplina è dettata, oltre che dalle norme civilistiche, anche da
disposizioni pubblicistiche. Il settore di maggiore rilevanza in questo ambito è in-
dubbiamente quello dei contratti di appalti pubblici che trova una sua disciplina
derogatoria, rispetto alle norme del codice civile, nel Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016);
>
contratti ad oggetto pubblico
(o
contratti di diritto pubblico
) che sotto il pro lo giu-
ridico si caratterizzano per la
stretta correlazione tra un provvedimento amministrativo
e
il contratto stipulato
, quest’ultimo generalmente una diretta emanazione del primo.
Altra caratteristica essenziale è il fatto che
il bene
oggetto del negozio può essere
oggetto di disposizione
solo da parte della Pubblica Amministrazione
e non di altri; ciò
rende l’amministrazione un soggetto contrattuale necessario.
15.1.3
Contratti attivi e passivi
Una diversa distinzione che è possibile operare è quella tra
contratti attivi
e contratti
passivi. I primi comportano un’entrata a favore dello Stato (si pensi alla locazione o
alla vendita di un immobile pubblico); la necessità di stipulare un atto negoziale dif-
ferenziano queste entrate dagli altri introiti derivanti, ad esempio, dall’imposizione
tributaria. I
contratti passivi
, invece, comportano una spesa, vale a dire un’erogazio-
ne di somme di denaro necessarie per acquisire beni e servizi essenziali per l’attività
dell’amministrazione; l’esempio della vendita o della locazione sopra riportato può
essere ripreso, invertendo, però, il ruolo delle parti contrattuali (in questo caso è
l’amministrazione che acquista).
15.2
Le fonti della contrattualistica pubblica
Il sistema delle fonti che regola l’attività contrattuale dell’amministrazione si presen-
ta alquanto complesso e contempla:
>
norme di diritto comune
,
in particolare gli articoli 1321 e seguenti nonché gli articoli
1470 e seguenti del codice civile;