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Capitolo 15

I contratti della Pubblica Amministrazione

321

Nell’ambito dei contratti della Pubblica Amministrazione è, infatti, possibile distin-

guere tra:

>

contratti di diritto comune

, che non presentano nessuna differenza rispetto ad un

ordinario contratto stipulato da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico

e normalmente disciplinato dal codice civile. Si tratta dell’ipotesi “pura” dell’attivi-

tà contrattuale della Pubblica Amministrazione, dove quest’ultima si pone su di un

piano di assoluta parità rispetto alla controparte privata ed è impossibilitata ad eser-

citare qualunque potere autoritativo; le regole che disciplinano il rapporto sono

quelle dettate dalla disciplina civilistica e non sono consentite deroghe. L’esempio

più comune è quello del contratto di locazione o di acquisto stipulato dall’ammi-

nistrazione e non direttamente nalizzato all’attuazione di un interesse pubblico;

>

contratti di diritto speciale

che presentano aspetti derogatori rispetto alla discipli-

na ordinaria della tipologia contrattuale alla quale appartengono, differenziazione

legata al fatto che uno dei due contraenti è un’amministrazione pubblica. Pur fa-

cendo ricorso ad un’attività negoziale e non ad un atto tipico dell’amministrazione

(il provvedimento) i contraenti non sono posti su un piano di perfetta parità dal

momento che la disciplina è dettata, oltre che dalle norme civilistiche, anche da

disposizioni pubblicistiche. Il settore di maggiore rilevanza in questo ambito è in-

dubbiamente quello dei contratti di appalti pubblici che trova una sua disciplina

derogatoria, rispetto alle norme del codice civile, nel Codice dei contratti pubblici

(D.Lgs. n. 50/2016);

>

contratti ad oggetto pubblico

(o

contratti di diritto pubblico

) che sotto il pro lo giu-

ridico si caratterizzano per la

stretta correlazione tra un provvedimento amministrativo

e

il contratto stipulato

, quest’ultimo generalmente una diretta emanazione del primo.

Altra caratteristica essenziale è il fatto che

il bene

oggetto del negozio può essere

oggetto di disposizione

solo da parte della Pubblica Amministrazione

e non di altri; ciò

rende l’amministrazione un soggetto contrattuale necessario.

15.1.3

Contratti attivi e passivi

Una diversa distinzione che è possibile operare è quella tra

contratti attivi

e contratti

passivi. I primi comportano un’entrata a favore dello Stato (si pensi alla locazione o

alla vendita di un immobile pubblico); la necessità di stipulare un atto negoziale dif-

ferenziano queste entrate dagli altri introiti derivanti, ad esempio, dall’imposizione

tributaria. I

contratti passivi

, invece, comportano una spesa, vale a dire un’erogazio-

ne di somme di denaro necessarie per acquisire beni e servizi essenziali per l’attività

dell’amministrazione; l’esempio della vendita o della locazione sopra riportato può

essere ripreso, invertendo, però, il ruolo delle parti contrattuali (in questo caso è

l’amministrazione che acquista).

15.2

Le fonti della contrattualistica pubblica

Il sistema delle fonti che regola l’attività contrattuale dell’amministrazione si presen-

ta alquanto complesso e contempla:

>

norme di diritto comune

,

in particolare gli articoli 1321 e seguenti nonché gli articoli

1470 e seguenti del codice civile;