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nendo per subire un’evoluzione naturale che ne ha determinato
in parte il
supera-
mento e in parte la conservazione
.
Il principio è entrato in crisi anche in seguito all’avvento dello Stato sociale
(Welfare
State)
, che ha visto lo Stato sempre più partecipe dei bisogni del Paese, con inter-
venti che hanno assottigliato, come è accaduto in Italia, la distinzione fra i compiti
spettanti, da un lato, al Parlamento e, dall’altro, al Governo. Così, per esempio, si è
andata sempre più consolidando, per la sua estrema rapidità, la pratica del decreto
legge, tipica espressione della potestà normativa del Governo, così come la
funzione
amministrativa
(o esecutiva) non appartiene al solo Governo, ma anche al Parlamento
attraverso le cd. leggi provvedimento, che hanno forma di leggi, cioè di fonti di nor-
me generali e astratte, ma contenuto puntuale e concreto come i provvedimenti del
potere esecutivo.
Sicché è sempre più dif cile stabilire i limiti di ciascun potere nei riguardi degli altri
e af dare in modo assoluto ed esclusivo le molteplici funzioni a diversi organi. Sono,
quindi, estremamente numerosi gli esempi di
interferenze funzionali
.
Anche il
potere giurisdizionale
, che tradizionalmente sarebbe tenuto solo a vigilare sul
rispetto e sull’applicazione della legge, talvolta svolge compiti di carattere sostanzialmente
amministrativo. Ne è un esempio la cd.
volontaria giurisdizione
, vale a dire l’attività che i
giudici esercitano per cooperare alla realizzazione di un interesse privato e non per diri-
mere una controversia.
Alcuni organi statali, poi, non si inseriscano in alcuno dei poteri tradizionali. Ciò è par-
ticolarmente evidente nel caso del
Presidente della Repubblica
, al quale la Costituzione
af da una posizione assolutamente estranea alle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdi-
zionale (pur coinvolgendolo con competenze che riguardano l’esercizio di tutti i poteri
dello Stato). Lo stesso si può dire per la
Corte costituzionale
, la cui attività non può essere
propriamente inquadrata nell’ambito del potere giurisdizionale.
Alla separazione di tipo orizzontale o funzionale, n qui esaminata, si af anca una
declinazione del principio di tipo
verticale
o
territoriale
, con riferimento alla
distri-
buzione e all’esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali
(Stato e
altri enti territoriali), che trova la sua massima espressione nei sistemi federali ma è
rilevante anche negli ordinamenti regionali.
La separazione territoriale può coesistere, e nella pratica coesiste, con quella fun-
zionale: così, per esempio, nell’ordinamento italiano la funzione legislativa, oltre ad
essere funzionalmente separata da quella esecutiva e giurisdizionale, è esercitata su
due livelli territoriali essendo titolari della potestà legislativa sia il Parlamento sia i
Consigli regionali.
Questo secondo livello di potenziali interferenze nell’esercizio di un potere è bi-
lanciato dalla necessità che si impone a ciascun organo di esercitare le proprie fun-
zioni applicando un
principio di leale collaborazione
che, secondo le indicazioni
della Corte costituzionale, si sostanzia “in momenti di reciproco coinvolgimento
istituzionale e di necessario coordinamento” fra diversi livelli di governo titolari
della medesima funzione, possibilmente attraverso strumenti preventivi (intese, ac-
cordi, conferenze comuni) che possano evitare l’insorgere del con itto.