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nendo per subire un’evoluzione naturale che ne ha determinato

in parte il

supera-

mento e in parte la conservazione

.

Il principio è entrato in crisi anche in seguito all’avvento dello Stato sociale

(Welfare

State)

, che ha visto lo Stato sempre più partecipe dei bisogni del Paese, con inter-

venti che hanno assottigliato, come è accaduto in Italia, la distinzione fra i compiti

spettanti, da un lato, al Parlamento e, dall’altro, al Governo. Così, per esempio, si è

andata sempre più consolidando, per la sua estrema rapidità, la pratica del decreto

legge, tipica espressione della potestà normativa del Governo, così come la

funzione

amministrativa

(o esecutiva) non appartiene al solo Governo, ma anche al Parlamento

attraverso le cd. leggi provvedimento, che hanno forma di leggi, cioè di fonti di nor-

me generali e astratte, ma contenuto puntuale e concreto come i provvedimenti del

potere esecutivo.

Sicché è sempre più dif cile stabilire i limiti di ciascun potere nei riguardi degli altri

e af dare in modo assoluto ed esclusivo le molteplici funzioni a diversi organi. Sono,

quindi, estremamente numerosi gli esempi di

interferenze funzionali

.

Anche il

potere giurisdizionale

, che tradizionalmente sarebbe tenuto solo a vigilare sul

rispetto e sull’applicazione della legge, talvolta svolge compiti di carattere sostanzialmente

amministrativo. Ne è un esempio la cd.

volontaria giurisdizione

, vale a dire l’attività che i

giudici esercitano per cooperare alla realizzazione di un interesse privato e non per diri-

mere una controversia.

Alcuni organi statali, poi, non si inseriscano in alcuno dei poteri tradizionali. Ciò è par-

ticolarmente evidente nel caso del

Presidente della Repubblica

, al quale la Costituzione

af da una posizione assolutamente estranea alle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdi-

zionale (pur coinvolgendolo con competenze che riguardano l’esercizio di tutti i poteri

dello Stato). Lo stesso si può dire per la

Corte costituzionale

, la cui attività non può essere

propriamente inquadrata nell’ambito del potere giurisdizionale.

Alla separazione di tipo orizzontale o funzionale, n qui esaminata, si af anca una

declinazione del principio di tipo

verticale

o

territoriale

, con riferimento alla

distri-

buzione e all’esercizio delle funzioni pubbliche su più livelli territoriali

(Stato e

altri enti territoriali), che trova la sua massima espressione nei sistemi federali ma è

rilevante anche negli ordinamenti regionali.

La separazione territoriale può coesistere, e nella pratica coesiste, con quella fun-

zionale: così, per esempio, nell’ordinamento italiano la funzione legislativa, oltre ad

essere funzionalmente separata da quella esecutiva e giurisdizionale, è esercitata su

due livelli territoriali essendo titolari della potestà legislativa sia il Parlamento sia i

Consigli regionali.

Questo secondo livello di potenziali interferenze nell’esercizio di un potere è bi-

lanciato dalla necessità che si impone a ciascun organo di esercitare le proprie fun-

zioni applicando un

principio di leale collaborazione

che, secondo le indicazioni

della Corte costituzionale, si sostanzia “in momenti di reciproco coinvolgimento

istituzionale e di necessario coordinamento” fra diversi livelli di governo titolari

della medesima funzione, possibilmente attraverso strumenti preventivi (intese, ac-

cordi, conferenze comuni) che possano evitare l’insorgere del con itto.