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le navi in alto mare e gli aeromobili in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di

alcuno Stato, che sono considerati come territorio dello Stato di bandiera (

territo-

rio uttuante

).

Lo Stato italiano, per norma consuetudinaria di diritto internazionale, rinuncia, in-

vece, alla sovranità sulle sedi e rappresentanze diplomatiche di altri Stati in Italia

(

immunità territoriale

).

2.3

Le funzioni dello Stato

2.3.1

Le funzioni dello Stato e il loro esercizio

Lo Stato realizza i propri compiti attraverso quattro funzioni fondamentali:

>

la

funzione politica

, con la quale avviene la speci ca individuazione dei ni genera-

li che lo Stato intende perseguire, fra i tanti possibili;

>

la

funzione legislativa

, nalizzata alla produzione di norme giuridiche generali e

astratte;

>

la

funzione amministrativa (o esecutiva)

, rivolta alla realizzazione concreta, attuale

e puntuale dei pubblici interessi (salute, istruzione, sicurezza ecc.);

>

la

funzione giurisdizionale

, diretta a dare applicazione alla norma giuridica nel

caso concreto attraverso il

processo

.

Tali funzioni sono tendenzialmente così distribuite:

– il

Parlamento

è titolare della funzione legislativa anche se, oltre allo Stato, sono previsti

altri enti titolari della potestà legislativa, seppur con un’ef cacia territorialmente limi-

tata come le Regioni e le Province autonome;

– il

Governo

, titolare della funzione amministrativa, provvede all’attuazione delle scelte

legislative del Parlamento;

– il

potere giurisdizionale

, che si compone delle varie magistrature ordinarie e speciali,

ha il compito di attuare la funzione giurisdizionale.

Quanto alla

funzione politica

, vi partecipano in vario modo, concorrendo a determinare

i ni generali dello Stato, tutti gli organi costituzionali (corpo elettorale, Parlamento,

Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale), mentre ne sono esclusi gli

organi aventi mero rilievo costituzionale (es. Corte dei conti, Consiglio di Stato ecc.).

2.3.2

La separazione dei poteri, le interferenze istituzionali, la leale

collaborazione

Teorizzata dal francese Montesquieu, in particolare nell’opera

L’esprit des lois

, la se-

parazione dei poteri è l’

attribuzione a ciascun organo costituzionale del compito di

esercitare la funzione af datagli in modo esclusivo

, così da garantire un equilibrio

stabile fra i poteri stessi.

Sul piano storico, però, una separazione rigida, assoluta e totale dei poteri – espres-

sione tipica dello Stato liberale (vedi

infra

), in cui ciascuna funzione statale deve

agire senza interferire con le altre –, ha trovato un’attuazione estremamente limitata,