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Libro IV
Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali
Il registro dei trattamenti, quindi, è uno strumento fondamentale non soltanto per
disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda
o di un soggetto pubblico, ma è anche indispensabile per ogni valutazione e analisi
del rischio.
Altro strumento di analisi del rischio è costituito dall’
istituto della valutazione di
impatto sulla protezione dei dati
: in forza di questa disposizione, il Titolare del trat-
tamento è tenuto a compiere una
valutazione preventiva
dell’impatto di un tratta-
mento sulla protezione dei dati personali ogni qualvolta esso richieda l’uso di nuove
tecnologie che comportino un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
siche. Questo presupposto è considerato sempre esistente quando sia prevista una
valutazione sistematica e globale (compresa la pro lazione) di aspetti personali re-
lativi a persone siche da cui dipendono decisioni che producono effetti giuridici o
comunque incidono signi cativamente sulle persone medesime.
7.9
Il sistema sanzionatorio
Il regolamento europeo inasprisce le sanzioni in caso di violazioni della normativa
sulla protezione dei dati personali. Il sistema sanzionatorio, che deve avere caratte-
re di effettività, proporzionalità e dissuasività, può essere sintetizzato nei seguenti
punti:
>
la decisione sull’applicazione delle sanzioni spetta all’autorità di controllo (in Italia
è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali), che, nella valutazione,
tiene conto delle circostanze del singolo caso (natura, gravità e durata della viola-
zione; carattere doloso o colposo della violazione; misure adottate per attenuare il
danno subito dagli interessati; eventuali precedenti violazioni commesse dal titola-
re del trattamento; grado di cooperazione con l’autorità di controllo; eventuali altri
fattori aggravanti);
>
determinano sanzioni di
carattere economico
:
• l’inosservanza degli obblighi del Titolare e del Responsabile del trattamento;
• l’inosservanza degli obblighi dell’organismo di certi cazione;
• l’inosservanza degli obblighi dell’organismo di controllo;
• l’inosservanza dei principi base del trattamento;
• l’inosservanza dei diritti degli interessati;
• l’inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in paesi ter-
zi o verso organizzazioni internazionali;
• l’inosservanza di un ordine, limitazione provvisoria o de nitiva o di un ordine
di sospensione dei ussi da parte dell’autorità di controllo;
>
sono
sanzioni correttive
:
• rivolgere avvertimenti al Titolare del trattamento o al Responsabile del tratta-
mento sul fatto che i trattamenti previsti possono violare il regolamento;
• rivolgere ammonimenti al Titolare del trattamento o al Responsabile del tratta-
mento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento;
• ingiungere al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento di sod-
disfare le richieste dell’interessato di esercitare i relativi diritti;