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Libro IV
Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali
La
pro lazione
(art. 3.4) è “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati per-
sonali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspet-
ti personali relativi a una persona sica, in particolare per analizzare o prevedere
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’af dabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli
spostamenti di detta persona sica”.
La
pseudonimizzazione
(art. 3.5) è il “trattamento dei dati personali in modo tale
che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato speci co senza
l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive
siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona sica identi cata
o identi cabile”.
L’
archivio
(art. 3.6) è “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili se-
condo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centra-
lizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geogra co”.
Il
titolare del trattamento
(art. 3.7) è “la persona sica o giuridica, l’autorità pubbli-
ca, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
nalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.
Il
responsabile del trattamento
(art. 3.8) è “la persona sica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare
del trattamento”.
Il
destinatario
(art. 3.9) è “la persona sica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali, che si tratti o meno di
terzi”.
Il
terzo
(art. 3.10) è “la persona sica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o al-
tro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità
diretta del titolare o del responsabile”.
7.3
I principi
Il legislatore europeo compila una sorta di decalogo dei principi cui deve attenersi
ogni attività di trattamento di dati.
Prescrive dunque che il trattamento debba avvenire in modo lecito, corretto e traspa-
rente, che la raccolta dei dati avvenga esclusivamente per nalità determinate, esplici-
te e legittime e abbia ad oggetto soltanto i dati adeguati, pertinenti e limitati per la re-
alizzazione di tali nalità, che i dati raccolti siano esatti e tempestivamente aggiornati,
che siano conservati in una forma che consenta l’identi cazione degli interessati per
un lasso di tempo non superiore a quello necessario, che i dati siano trattati in modo
da garantirne la sicurezza e la protezione da trattamenti illeciti o non autorizzati e da
evitarne la perdita, la distruzione e la sottoposizione a danni accidentali.
Il trattamento dei dati personali è, dunque, lecito se è esplicitamente consentito dal
Titolare oppure quando sia necessario per l’adempimento di obblighi contrattuali,
la cura di interessi vitali del Titolare o di terzi, l’assicurazione di obblighi di legge del
titolare, per ragioni di interesse pubblico, per un interesse legittimo prevalente del
Titolare o di terzi.