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Capitolo 7
Il regolamento europeo sulla privacy
7.1
Premessa
Il regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR -
General Data Protection Regulation
)
in materia di protezione e circolazione dei dati personali è entrato in vigore il 25
maggio 2016, ma si andrà ad applicare a decorrere dal 25 maggio 2018: esso contiene
l’insieme normativo che de nisce un
nuovo quadro comune in materia di tutela dei
dati personali per tutti gli Stati membri dell’Unione europea
.
Il provvedimento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati
personali, riconosciuto ad ogni persona sica dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il legislatore europeo, con la sua emanazione, prende atto del considerevole aumento
dei ussi transfrontalieri di tali dati, tanto più agevolato dalla globalizzazione e dalla
rapidità dell’evoluzione tecnologica, evoluzione che porta con sé enormi vantaggi,
ma comporta inevitabilmente anche un considerevole aumento dei rischi connessi
alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il legislatore si è preoccupato, quindi, di
adottare tutte le misure necessarie per assicurare agli individui il controllo delle in-
formazioni che li riguardano e far sì che il loro trattamento sia “
al servizio dell’uomo
”,
pur riconoscendo che il diritto alla riservatezza non ha valore assoluto e pertanto
deve essere contemperato con altri diritti fondamentali in un’ottica di proporziona-
lità.
7.2
Ambito di applicazione e principali de nizioni
L’ambito di applicazione del regolamento concerne il trattamento e la circolazione
dei dati personali contenuti in un archivio o destinati a con uirvi, intendendo per
archivio
qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in
modo funzionale o geogra co
.
Il regolamento, nella parte iniziale, ai ni della sua esatta comprensione e applicazio-
ne, fornisce le de nizioni essenziali, partendo dalla de nizione amplissima di
dati
personali
, considerando come tali tutte le informazioni riguardanti persone siche
identi cate o identi cabili. Si riportano le principali de nizioni del legislatore eu-
ropeo.
Il
trattamento
(art. 3.2) è inteso come “qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali
o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modi ca, l’estrazione, la consul-
tazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione”.