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Capitolo 7

Il regolamento europeo sulla privacy

7.1

Premessa

Il regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR -

General Data Protection Regulation

)

in materia di protezione e circolazione dei dati personali è entrato in vigore il 25

maggio 2016, ma si andrà ad applicare a decorrere dal 25 maggio 2018: esso contiene

l’insieme normativo che de nisce un

nuovo quadro comune in materia di tutela dei

dati personali per tutti gli Stati membri dell’Unione europea

.

Il provvedimento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati

personali, riconosciuto ad ogni persona sica dalla Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il legislatore europeo, con la sua emanazione, prende atto del considerevole aumento

dei ussi transfrontalieri di tali dati, tanto più agevolato dalla globalizzazione e dalla

rapidità dell’evoluzione tecnologica, evoluzione che porta con sé enormi vantaggi,

ma comporta inevitabilmente anche un considerevole aumento dei rischi connessi

alla sicurezza e alla protezione dei dati. Il legislatore si è preoccupato, quindi, di

adottare tutte le misure necessarie per assicurare agli individui il controllo delle in-

formazioni che li riguardano e far sì che il loro trattamento sia “

al servizio dell’uomo

”,

pur riconoscendo che il diritto alla riservatezza non ha valore assoluto e pertanto

deve essere contemperato con altri diritti fondamentali in un’ottica di proporziona-

lità.

7.2

Ambito di applicazione e principali de nizioni

L’ambito di applicazione del regolamento concerne il trattamento e la circolazione

dei dati personali contenuti in un archivio o destinati a con uirvi, intendendo per

archivio

qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in

modo funzionale o geogra co

.

Il regolamento, nella parte iniziale, ai ni della sua esatta comprensione e applicazio-

ne, fornisce le de nizioni essenziali, partendo dalla de nizione amplissima di

dati

personali

, considerando come tali tutte le informazioni riguardanti persone siche

identi cate o identi cabili. Si riportano le principali de nizioni del legislatore eu-

ropeo.

Il

trattamento

(art. 3.2) è inteso come “qualsiasi operazione o insieme di operazioni,

compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali

o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modi ca, l’estrazione, la consul-

tazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la

cancellazione o la distruzione”.