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Capitolo 7
Il regolamento europeo sulla privacy
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zioni tipiche), per i trattamenti che richiedono monitoraggi regolari e sistematici
degli interessati su larga scala, per i trattamenti dei dati personali particolari elencati
dall’art. 9 paragrafo 1 o dei dati attinenti a condanne penali e reati. Il Responsabile
della protezione dei dati deve possedere adeguate qualità professionali, una cono-
scenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e
la capacità di assolvere i compiti che gli spettano.
Egli deve essere tempestivamente e adeguatamente informato e coinvolto in tutte le
questioni che riguardano la protezione dei dati e deve disporre delle risorse neces-
sarie per far fronte alle sue responsabilità, la cui dettagliata elencazione è contenuta
nell’art. 39 del regolamento.
7.7
Le autorità di controllo
Gli articoli 51 e ss. del regolamento disciplinano le autorità di controllo cui spetta la
sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni al ne di tutelare i diritti e le libertà
fondamentali delle persone siche con riguardo al trattamento dei loro dati perso-
nali.
Si prescrive che ogni Stato dell’Unione europea deve prevedere una o più di tali auto-
rità, cui viene riconosciuta piena autonomia e gli si assicura la disponibilità di risorse
umane, tecniche e nanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti assegnatigli.
Ciascuna autorità di controllo è competente ad eseguire i compiti e esercitare i pote-
ri previsti dal regolamento nel territorio dello Stato membro di appartenenza.
Alle autorità di controllo sono attribuiti compiti di sorveglianza, sensibilizzazione
pubblica, consulenza alle istituzioni nazionali, decisione dei reclami degli interessati,
collaborazione con le analoghe autorità degli altri Stati dell’Unione europea, istrut-
torie ed altro ancora.
L’art. 58 elenca i poteri delle autorità distinguendo i poteri istruttori, correttivi, au-
torizzativi e consultivi. Si prevede, inoltre, che le autorità elaborino relazioni annuali
sulla loro attività da trasmettere alle autorità statali.
Ulteriore organismo di controllo istituito è il
Comitato europeo per la protezione
dei dati
cui vengono attribuiti lo status di organismo dell’Unione europea e la per-
sonalità giuridica.
7.8
Gli strumenti di valutazione e analisi del rischio
L’art. 30 del regolamento prescrive ai Titolari e ai Responsabili del trattamento la te-
nuta di un
registro delle attività di trattamento
svolte sotto la propria responsabilità:
tali registri devono contenere tutte le informazioni essenziali per l’identi cazione
del trattamento, del suo oggetto, delle misure tecniche e organizzative assunte per la
sua salvaguardia e di chi ne ha avuto la responsabilità.
L’obbligo dei registri non è applicabile alle imprese e alle organizzazioni che abbiano
meno di 250 dipendenti, fatta eccezione per i casi in cui il trattamento possa comportare
rischi per i diritti e le libertà dell’interessato, non sia occasionale oppure includa categorie
particolari di dati, ivi compresi quelli su condanne penali e reati.