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Capitolo 1

Il Volontario in Ferma Prefissata di 4 anni

7

www.

edises

.it

L’iter concorsuale prevede:

a) una

prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale

;

b) le

prove di efficienza fisica

, nell’ambito di ciascuna Forza Armata, con parametri diffe-

renziati per uomini e donne;

c) l’

accertamento

, sempre nell’ambito di ciascuna Forza Armata,

dell’idoneità psico-fisica

e attitudinale

;

d) la

valutazione dei titoli

.

La

prova di selezione a carattere culturale

è stata ampiamente trattata nel libro comple-

mentare Cod. MD 3.1.

Sono ammessi a sostenere gli accertamenti successivi, da ciascuna Forza Armata, i candidati

che hanno superato la prova scritta di selezione poiché hanno riportato una votazione suffi-

ciente a farli classificare, in ordine di merito, tra il numero di posti indicati specificatamente

nel bando di concorso.

Siffatti accertamenti consistono in:

a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in

qualità di volontario in servizio permanente;

b) accertamento dell’efficienza fisica;

c) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale,

di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeu-

tico.

In caso di idoneità a questa prova, si passa alla valutazione dei titoli sempre, per ciascuna

Forza Armata, sulla base dell’estratto della documentazione di servizio e dell’eventuale auto-

certificazione prodotta dal candidato in congedo che ritenga di essere in possesso di ulteriori

titoli valutabili.

1.6 Come tutelarsi in caso di inidoneità alle varie fasi concorsuali

1.6.1 L

a

tuteLa GiurisDizionaLe

come Diritto

costituzionaLmente Garantito

e

tu

-

teLato DaLLa

c

onVenzione

e

uropea Dei Diritti DeLL

’u

omo

Art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana:

“Tutti possono agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e gra-

do del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire

e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la

riparazione degli errori giudiziari”.

Il diritto di tutelarsi giurisdizionalmente è uno dei principi cardine di un ordinamento demo-

cratico. La nostra Costituzione prevede espressamente che ogni cittadino debba avere la pos-

sibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, per tutelare le proprie posizioni giuridiche tutte

le volte che ritenga che esse siano state illegittimamente compromesse. Lo Stato Italiano deve

garantire, quindi, l’inviolabilità di tale diritto (cd. “diritto di difesa”) ed assicurarlo anche alle

persone meno abbienti.

Con tali disposizioni, peraltro, si porta ad attuazione anche quel principio di eguaglianza di-

chiarato nell’art. 3 Cost., dove la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici

e sociali che potrebbero comportare discriminazioni tra i cittadini.