

10 PARTE PRIMA – DIVENTARE MARESCIALLO DELLA GUARDIA DI FINANZA
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1.6.1 C
riteri
adottati
per
l
’
accertamento
Prima dell’avvio delle selezioni, le commissioni competenti fissano i criteri da seguire per lo
svolgimento e la valutazione delle prove a cui sono sottoposti i candidati, avendo riguardo al
profilo ideale attitudinale per Allievo Maresciallo e al materiale testologico messo a disposi-
zione dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza per lo svolgimento dei test e que-
stionari. In particolare, l’organo collegiale fissa
i tempi
, i
punteggi
e le
modalità di effettua-
zione dei test
nonché le ipotesi in cui si rende necessario il
ricorso al secondo colloquio
.
In base ai criteri adottati per l’accertamento:
a) per ogni aspirante sottoposto all’accertamento, deve essere formato un fascicolo dove si-
ano riportate le
relazioni e i pareri
sui test e questionari svolti, nonché il giudizio finale
espresso se debba essere sottoposto ad un secondo colloquio;
b) i test e i questionari compilati dagli aspiranti sono esaminati da uno psicologo, apparte-
nente al Corpo o convenzionato, che ne riassume le risultanze in una
relazione
;
c) ogni candidato deve essere esaminato, anche sulla base della relazione dello psicologo e
delle risultanze dei questionari biografici e/o motivazionali, da due ufficiali periti seletto-
ri che, al termine del colloquio,
redigono una relazione
;
d) qualora la predetta relazione evidenzi note controindicanti ai fini dell’idoneità e nelle ul-
teriori ipotesi fissate dalla commissione, l’aspirante deve essere sottoposto al secondo col-
loquio da parte di uno psicologo, appartenente al Corpo o convenzionato, che, al termine,
redige un parere
;
e) in esito a tutte le prove, la commissione emette collegialmente il
giudizio finale
dell’ac-
certamento sulla base dell’esame congiunto dei pareri e delle relazioni stilate dagli psico-
logi e dagli ufficiali periti selettori.
In questa fase di selezione:
– sono altresì esaminate, per ogni opportuna valutazione, le risultanze degli accertamen-
ti dell’idoneità attitudinale eventualmente svolti dal medesimo aspirante nell’ambito di
precedenti partecipazioni a procedure concorsuali per l’arruolamento nel Corpo
, fer-
mo restando il principio generale di irripetibilità dell’accertamento;
– è esclusa la possibilità di sottoporre il candidato ad ulteriori prove;
f) il
giudizio finale
deve essere comunicato all’interessato, utilizzando la modulistica oppor-
tunamente determinata. In caso di
“non idoneità”
, il giudizio è
motivato
con espressa in-
dicazione dell’area (o delle aree) del profilo ideale attitudinale ritenuta (o ritenute) carenti;
g) oltre alla documentazione sopra indicata, al termine di ogni giornata la commissione deve
redigere un
verbale
dove sono riassunte le attività svolte ed è riportato l’elenco nomina-
tivo degli aspiranti esaminati con indicazione del relativo giudizio finale.
Avverso il giudizio di non idoneità, i concorrenti potranno produrre ricorso:
a)
giurisdizionale
, al competente T.A.R., per le azioni previste dagli articoli 29 e seguenti
dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b)
straordinario
al Capo dello Stato, secondo il termine di cui all’articolo 9, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Qualunque sia il bando per cui si concorre, quando si tratta di concorsi nelle Forze di Polizia e nel-
le Forze Armate, il candidato dovrà sempre affrontare questa prova degli accertamenti psico-atti-
tudinali, la quale poi può leggermente differenziarsi da Amministrazione ad Amministrazione.
I candidati risultati
non idonei
all’accertamento attitudinale sono esclusi dal concorso, men-
tre gli
idonei
:
– se non appartenenti al Corpo, sono ammessi all’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
– se appartenenti al Corpo, sono convocati per sostenere la prova orale.