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PARTE SECONDA

IL LAVORO SUBORDINATO: EVOLUZIONE, CARATTERI, REQUISITI

www.

edises

.it

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elet-

tronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comu-

nicare la revoca della dichiarazione. In mancanza della suddetta revoca, l’INPS provvede

al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi

assicurativi.

Pagamento del compenso

Per le prestazioni rese sia nell’ambito del Libretto Famiglia sia nell’ambito del con-

tratto di prestazione occasionale, l’INPS provvede al

pagamento del compenso

entro

il giorno 15 del mese successivo (nei limiti delle somme previamente ricevute a tale

scopo). L’INPS provvede altresì ad accreditare i relativi contributi previdenziali e a

trasferire all’INAIL sia i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali sia i dati inerenti alle prestazioni di lavoro occasionale.

È prevista una

sanzione amministrativa

da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione

lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione dell’obbligo di comuni-

cazione da eseguire prima dell’inizio della prestazione o la violazione di uno dei divieti

di ricorso al contratto di prestazione occasionale già citati (non si applica la procedura di

diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004). Non sono previste sanzioni per la violazione

degli obblighi di comunicazione stabiliti per l’impiego del Libretto Famiglia.