

CAPITOLO
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Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinazione
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importo era stato rivalutato dall’INPS in 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi: cfr.
cir. n. 149/2015).
Prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese anche da
percettori di presta-
zioni integrative del salario o di sostegno al reddito
, in tutti i settori produttivi, com-
presi gli enti locali. In questo caso il limite economico era di 3.000 euro complessivi
per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondevano
a 4.000 euro lordi. Era vietato, invece, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipo-
tesi individuate con decreto ministeriale.
La disciplina del lavoro accessorio era stata oggetto di una richiesta di referendum
abrogativo; per evitare tale consultazione il Governo ha deciso, con l’approvazione
del D.L. 25/2017, di
cancellare completamente le norme di riferimento
(articoli da
48 a 50 D.Lgs. 81/2015) precisando che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio
richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017) possono essere
utilizzati
fino al 31 dicembre 2017
.
1.4.2
•
Il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale
Disciplina generale
Con l’art. 54-
bis
del D.L. 24-4-2017, n. 50 (conv. in L. 21-6-2017, n. 96) si è cercato di
dare soluzione al vuoto legislativo creatosi con l’abolizione della precedente discipli-
na, introducendo una nuova regolamentazione inerente allo svolgimento di
presta-
zioni occasionali
.
Tra i
soggetti che possono fare ricorso a tali prestazioni
, la norma opera una distin-
zione di base tra:
- le
persone fisiche
, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il
ricorso a prestazioni occasionali mediante un libretto nominativo prefinanziato (cd.
Libretto Famiglia
);
- gli
altri utilizzatori
, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto
di prestazione occasionale
(PrestO)
.
In base al comma 1 dell’art. 54-
bis
, le attività lavorative occasionali sono costituite
da quelle che danno luogo (in un anno civile) a
compensi
complessivamente non
superiori a:
- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore
dello stesso utilizzatore.
Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato
di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito neces-
sario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
In caso di superamento del limite di 2.500 euro o in caso di durata della prestazione
superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro (ad esclu-
sione delle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione) si trasfor-
ma a tempo pieno e indeterminato.