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CAPITOLO

1

Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinazione

47

www.

edises

.it

importo era stato rivalutato dall’INPS in 2.020 euro netti, pari a 2.693 euro lordi: cfr.

cir. n. 149/2015).

Prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese anche da

percettori di presta-

zioni integrative del salario o di sostegno al reddito

, in tutti i settori produttivi, com-

presi gli enti locali. In questo caso il limite economico era di 3.000 euro complessivi

per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondevano

a 4.000 euro lordi. Era vietato, invece, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio

nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipo-

tesi individuate con decreto ministeriale.

La disciplina del lavoro accessorio era stata oggetto di una richiesta di referendum

abrogativo; per evitare tale consultazione il Governo ha deciso, con l’approvazione

del D.L. 25/2017, di

cancellare completamente le norme di riferimento

(articoli da

48 a 50 D.Lgs. 81/2015) precisando che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio

richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017) possono essere

utilizzati

fino al 31 dicembre 2017

.

1.4.2

Il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale

Disciplina generale

Con l’art. 54-

bis

del D.L. 24-4-2017, n. 50 (conv. in L. 21-6-2017, n. 96) si è cercato di

dare soluzione al vuoto legislativo creatosi con l’abolizione della precedente discipli-

na, introducendo una nuova regolamentazione inerente allo svolgimento di

presta-

zioni occasionali

.

Tra i

soggetti che possono fare ricorso a tali prestazioni

, la norma opera una distin-

zione di base tra:

- le

persone fisiche

, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il

ricorso a prestazioni occasionali mediante un libretto nominativo prefinanziato (cd.

Libretto Famiglia

);

- gli

altri utilizzatori

, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto

di prestazione occasionale

(PrestO)

.

In base al comma 1 dell’art. 54-

bis

, le attività lavorative occasionali sono costituite

da quelle che danno luogo (in un anno civile) a

compensi

complessivamente non

superiori a:

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore

dello stesso utilizzatore.

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato

di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito neces-

sario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro o in caso di durata della prestazione

superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro (ad esclu-

sione delle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione) si trasfor-

ma a tempo pieno e indeterminato.