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PARTE SECONDA

IL LAVORO SUBORDINATO: EVOLUZIONE, CARATTERI, REQUISITI

www.

edises

.it

- alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di

spettacoli da parte delle

fondazioni lirico-sinfoniche

(di cui al D.Lgs. 367/1996).

1.3.7

Stabilizzazione

L’art. 54 D.Lgs. 81/2015 ha previsto la possibilità di

stabilizzazione agevolata dei

contratti di collaborazione coordinata e continuativa

, anche a progetto e di soggetti

titolari di partita IVA.

I vantaggi consistono nell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali

connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accer-

tati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

La stabilizzazione agevolata entra nell’ordinamento in modo permanente a partire

dal 1° gennaio 2016. Il processo di stabilizzazione può essere attivato in qualunque

momento e prevede l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-

terminato, anche a tempo parziale.

L’assunzione può avvenire a prescindere dalla data in cui il contratto di collaborazio-

ne coordinata e continuativa, o altra tipologia per la quale è prevista la stabilizzazio-

ne, si sia concluso.

La stabilizzazione agevolata può avvenire nel rispetto delle seguenti

specifiche con-

dizioni

:

- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le pos-

sibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di

conciliazione in una delle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, c.c., o avanti alle commissioni

di certificazione;

- nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non debbono recedere dal

rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo sogget-

tivo.

Sono esclusi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data ante-

cedente alla assunzione, come confermato anche dal Ministero del Lavoro (circ. n.

3/2016).

1.4

Il lavoro occasionale

1.4.1

Il lavoro accessorio

Il lavoro accessorio è una fattispecie di rapporto di lavoro residuale nella quale van-

no inquadrate

tutte quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie

contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo

. Fino all’appro-

vazione del D.L. 17-3-2017, n. 25 (conv. in L. 49/2017) tali attività erano remunerate

attraverso i cosiddetti

buoni orario

, meglio conosciuti come

voucher

.

Con gli articoli 48 e seguenti del D.Lgs. 81/2015 era stato elevato a

7.000 euro netti

(9.333 euro lordi), con riferimento alla

totalità dei committenti

, il tetto remunera-

tivo nel corso di un anno civile entro il quale era possibile ricorrere a questa tipo-

logia di rapporto. Per un

singolo committente

, tuttavia, era previsto che le attività

lavorative potessero essere svolte per compensi non superiori a

2.000 euro netti

(tale