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PARTE SECONDA
IL LAVORO SUBORDINATO: EVOLUZIONE, CARATTERI, REQUISITI
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- alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di
spettacoli da parte delle
fondazioni lirico-sinfoniche
(di cui al D.Lgs. 367/1996).
1.3.7
•
Stabilizzazione
L’art. 54 D.Lgs. 81/2015 ha previsto la possibilità di
stabilizzazione agevolata dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
, anche a progetto e di soggetti
titolari di partita IVA.
I vantaggi consistono nell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali
connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accer-
tati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
La stabilizzazione agevolata entra nell’ordinamento in modo permanente a partire
dal 1° gennaio 2016. Il processo di stabilizzazione può essere attivato in qualunque
momento e prevede l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, anche a tempo parziale.
L’assunzione può avvenire a prescindere dalla data in cui il contratto di collaborazio-
ne coordinata e continuativa, o altra tipologia per la quale è prevista la stabilizzazio-
ne, si sia concluso.
La stabilizzazione agevolata può avvenire nel rispetto delle seguenti
specifiche con-
dizioni
:
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le pos-
sibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di
conciliazione in una delle sedi di cui all’art. 2113, co. 4, c.c., o avanti alle commissioni
di certificazione;
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non debbono recedere dal
rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo sogget-
tivo.
Sono esclusi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data ante-
cedente alla assunzione, come confermato anche dal Ministero del Lavoro (circ. n.
3/2016).
1.4
•
Il lavoro occasionale
1.4.1
•
Il lavoro accessorio
Il lavoro accessorio è una fattispecie di rapporto di lavoro residuale nella quale van-
no inquadrate
tutte quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie
contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo
. Fino all’appro-
vazione del D.L. 17-3-2017, n. 25 (conv. in L. 49/2017) tali attività erano remunerate
attraverso i cosiddetti
buoni orario
, meglio conosciuti come
voucher
.
Con gli articoli 48 e seguenti del D.Lgs. 81/2015 era stato elevato a
7.000 euro netti
(9.333 euro lordi), con riferimento alla
totalità dei committenti
, il tetto remunera-
tivo nel corso di un anno civile entro il quale era possibile ricorrere a questa tipo-
logia di rapporto. Per un
singolo committente
, tuttavia, era previsto che le attività
lavorative potessero essere svolte per compensi non superiori a
2.000 euro netti
(tale