Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 30 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 26 / 30 Next Page
Page Background

48

PARTE SECONDA

IL LAVORO SUBORDINATO: EVOLUZIONE, CARATTERI, REQUISITI

www.

edises

.it

Una distinzione va fatta per i casi in cui il

prestatore di lavori occasionali

rientri in una

delle

categorie

seguenti (comma 8):

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

- persone disoccupate;

- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di

altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per tali categorie si applicano

limiti quantitativi più ampi

per il ricorso a tali prestazioni.

Ai fini del computo del summenzionato limite dei compensi per ciascun utilizzatore con

riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi di tali categorie di prestatori sono con-

siderati nella misura del 75% del loro importo. L’INPS provvede a sottrarre dalla contri-

buzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito,

gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Il prestatore di lavori occasionali ha diritto alla

copertura previdenziale, assicurati-

va e infortunistica

e ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano

applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo

giornaliero, riposo settimanale e pause (

ex

artt. 7-9 del D.Lgs. 66/2003) e quelle in

materia di sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs.

81/2008).

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali

l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro

subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Per

gli utilizzatori e i prestatori

, ai fini dell’

accesso all’istituto delle prestazioni oc-

casionali

, è previsto l’obbligo di registrazione (con relativi adempimenti) in un’appo-

sita piattaforma informatica gestita dall’INPS (cd.

piattaforma informatica INPS

),

che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di va-

lorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di paga-

mento elettronico; i pagamenti possono altresì essere effettuati mediante il modello

di versamento F24 (con esclusione di ogni forma di compensazione).

Il Libretto Famiglia

Per

le persone fisiche

, al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impre-

sa, è possibile il ricorso a prestazioni occasionali utilizzando il cd.

Libretto Fami-

glia

per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell’ambito di piccoli lavori

domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o

con disabilità, insegnamento privato supplementare. Il Libretto Famiglia contiene

titoli di pagamento; ciascuno di essi ha un valore nominale di 10 euro ed è uti-

lizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore a un’ora. Per

ogni titolo di pagamento si applica una contribuzione, pari a 1,65 euro e a 0,25

euro, interamente a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione

alla Gestione separata INPS e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali.