

CAPITOLO
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Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinazione
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Il contratto di prestazione occasionale
Per i casi di ricorso a prestazioni occasionali diversi da quelli consentiti tramite il
Libretto Famiglia, si richiede come visto più sopra la stipulazione di uno specifico
contratto di prestazione occasionale (denominato PrestO)
.
Quest’ultimo
non è ammesso
(comma 14):
- da parte degli
utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati
a tempo indeterminato
;
- da parte delle
imprese del settore agricolo
, salvo che per le attività lavorative rese dai
pensionati, giovani con meno di 25 anni, disoccupati e percettoti di prestazioni a so-
stegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli;
- da parte di
altre imprese
quali le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese
esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del
settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’
esecuzione di appalti di opere o servizi
.
Per le
pubbliche amministrazioni
, il ricorso al contratto in esame è consentito – sem-
pre che sussistano esigenze temporanee o eccezionali – nei casi seguenti:
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di
povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammor-
tizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali
improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di
volontariato;
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Per l’
attivazione del contratto
, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piatta-
forma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità.
La misura minima del compenso orario è pari a 9 euro; per il settore agricolo essa
è invece pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura su-
bordinata individuata dal contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata
INPS (pari al 33% del compenso) e il premio per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (pari al 3,5% del compenso).
L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
Misure specifiche riguardano la
tracciabilità della prestazione
. Almeno un’ora prima
dell’inizio della prestazione (nell’ambito del contratto in esame), l’utilizzatore è tenuto a
trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di
contact center
messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, fra l’altro, le
seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l’oggetto della prestazione;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo,
la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione.