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Libro IV

Elementi di servizi di cancelleria

retto e ragionato impiego delle risorse materiali e inanziarie assegnate al dirigente

amministrativo.

Gli atti del dirigente amministrativo devono per di più tener conto degli ulteriori

indirizzi ministeriali e rispettare, quanto agli oneri di spesa, i limiti issati nel provve-

dimento di assegnazione delle risorse. Come funzionario «delegato», sul piano con-

tabile, il dirigente amministrativo è personalmente responsabile delle spese ordinate

e della regolarità dei pagamenti da lui disposti, in quanto unico soggetto legittimato

ad adottare, per quanto riguarda la gestione delle risorse inanziarie, provvedimenti

idonei a impegnare l’Amministrazione verso l’esterno.

Il dirigente amministrativo controlla l’attività lavorativa del personale a lui sottoposto,

veriica la malattia e l’idoneità isica dei lavoratori, gestisce le cause di sospensione del

rapporto di lavoro, concede i permessi e le ferie, esercita un limitato potere disciplinare.

I compiti della dirigenza pubblica sono stati potenziati nel senso di una maggiore au-

tonomia di gestione, di organizzazione del lavoro, degli ufici e delle risorse umane e

inanziarie, nonché di attuazione delle politiche delineate dagli organi di indirizzo poli-

tico-amministrativo, con conseguente responsabilità per il conseguimento dei risultati. Il

principio ispiratore è quello della separazione tra

indirizzo politico

e

gestione amministrativa

,

per favorire la creazione di una “cultura manageriale” e la capacità di perseguire e attuare

i programmi formulati dagli organi politici.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ha istituito il

ruolo unico della dirigenza

presso la

Presidenza del Consiglio. Dal 1996 il comparto è stato contrattualizzato: anche i dirigenti

hanno un contratto collettivo, per cui il loro stato giuridico ed economico non è più deter-

minato esclusivamente dalla legge.

Nel corso degli ultimi anni la dirigenza pubblica è stata oggetto di numerosi interventi di

legge. Se il decreto legislativo n. 165/2001 ne ha deinito l’assetto, la legge n. 145/2002 ha

inciso su aspetti quali l’

accesso alla qualiica

(mediante concorso per esami, o corso-con-

corso selettivo di formazione), il

conferimento dell’incarico

, il

regime sanzionatorio

, lo

spoil sy-

stem

(cd.

sistema delle spoglie

, ovvero l’assoggettamento della sorte dei direttori generali

legato alla permanenza della compagine politica governante), la

mobilità

.

Da ultimo, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle Amministra-

zioni Pubbliche –

a conferma del ruolo cruciale di tale categoria professionale, in relazione

alla concreta attuazione degli obiettivi costituzionali del buon andamento e dell’imparzia-

lità dell’Amministrazione – ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi

in materia di

dirigenza pubblica

e

valutazione dei rendimenti dei pubblici ufici

.

Il decreto istituisce il sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli uniicati e coor-

dinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di recluta-

mento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e

caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli. Prevede, inoltre, l’istituzione di una banca

dati nella quale inserire il

curriculum vitae

, un proilo professionale e gli esiti delle valuta-

zioni per ciascun dirigente. Si istituisce un ruolo unico per lo Stato, uno per le Regioni e

uno per gli Enti locali.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del

sistema di

valutazione della dirigenza

ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente

comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare

secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello

stesso incarico dirigenziale.

In relazione alla gravità dei casi, l’Amministrazione può inoltre – previa contestazione e

nel rispetto del principio del contraddittorio –

revocare l’incarico

collocando il dirigente

a disposizione dei ruoli dirigenziali istituiti presso ciascuna Amministrazione, ovvero re-

cedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.