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Capitolo 1
Il personale amministrativo degli uf
fi
ci giudiziari
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altre attribuzioni amministrative – la duplice nomenclatura «
cancelleria
» e «
segrete-
ria
», secondo che si faccia riferimento alla magistratura giudicante o requirente, e
perino il generico termine di «
ausiliario»
o, ancora, l’espressione «
funzionario addetto
all’uficio
», ma sta di fatto che il personale di queste strutture è contraddistinto da
proili unitari e assunto con concorsi unici.
Si è dunque detto che il cancelliere esplica compiti di collaborazione qualiicata al
magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’uficio. Si possono distinguere
at-
tribuzioni di carattere giurisdizionale
e
attribuzioni di carattere amministrativo
. Se
le seconde includono attività come l’espletamento di incarichi, la legalizzazione delle
irme o la vidimazione dei registri di cancelleria, le prime si concretano in funzioni
integrative della giurisdizione, come per esempio l’esecuzione di avvisi, comunicazio-
ni e notiiche alle parti processuali e agli altri soggetti interessati, la partecipazione e
l’assistenza agli atti, la verbalizzazione di atti, attività e provvedimenti, la formazione
dei fascicoli d’uficio, la pubblicazione delle sentenze e la loro eventuale trascrizione,
il rilascio di copie, estratti e certiicati, la ricezione dei depositi effettuati dagli offe-
renti agli incanti, la ricezione degli atti di notorietà, la ricezione del giuramento di
perizie stragiudiziali e stime, la ricezione di cauzioni, la registrazione, la custodia e
la vendita dei corpi di reato, la vigilanza sull’applicazione corretta delle norme isca-
li attinenti alle operazioni relative all’uficio, la tenuta dei registri regolamentari, la
direzione del servizio del casellario giudiziale e il rilascio dei relativi certiicati ecc.
Come per tutti i pubblici dipendenti, la
violazione dei doveri
derivanti dal rapporto
d’impiego fa nascere in capo al cancelliere diverse
forme di responsabilità
, nei con-
fronti dei terzi e dell’Amministrazione, anche a livello disciplinare, in base alle leggi
civili, contabili e penali. L’art. 60 c.p.c. contempla in modo particolare la responsa-
bilità civile del cancelliere che, senza giusto motivo, ricusi di compiere gli atti che
gli sono legalmente richiesti oppure ometta di compierli nel termine che, su istanza
di parte, è issato dal giudice; o, ancora, del cancelliere che, con dolo o colpa grave,
abbia compiuto un atto nullo.
1.4
I compiti del dirigente amministrativo
Al vertice di ciascun uficio giudiziario è posto un
magistrato capo
(es. Presidente di
Tribunale o di Corte, procuratore capo), il quale garantisce l’unitarietà dell’uficio e ne
ha la rappresentanza nei rapporti istituzionali e con i capi degli altri ufici giudiziari.
Se al magistrato capo competono l’organizzazione dell’attività giudiziaria e la gestio-
ne del personale di magistratura, al
dirigente amministrativo
spettano i procedi-
menti relativi all’assegnazione del personale amministrativo, all’allocazione dei beni
materiali e all’impiego delle risorse inanziarie.
Questa suddivisione dei compiti non signiica però che si possa fare a meno di un
coordinamento fra le due gestioni, il quale, anzi, appare assolutamente necessario,
se solo si considera l’incidenza che il
management
delle risorse umane e strumentali
dell’uficio può avere sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
Ne deriva la necessità che la gestione amministrativa sia coerente con gli indirizzi
espressi dal capo dell’uficio giudiziario, ai quali deve conformarsi l’intera organiz-
zazione dell’uficio, su base programmatica, né potrebbe il capo dell’uficio fare a
meno di rapportare l’attuazione dei propri compiti organizzativi e gestionali al cor-