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Capitolo 1

Il personale amministrativo degli uf

fi

ci giudiziari

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altre attribuzioni amministrative – la duplice nomenclatura «

cancelleria

» e «

segrete-

ria

», secondo che si faccia riferimento alla magistratura giudicante o requirente, e

perino il generico termine di «

ausiliario»

o, ancora, l’espressione «

funzionario addetto

all’uficio

», ma sta di fatto che il personale di queste strutture è contraddistinto da

proili unitari e assunto con concorsi unici.

Si è dunque detto che il cancelliere esplica compiti di collaborazione qualiicata al

magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’uficio. Si possono distinguere

at-

tribuzioni di carattere giurisdizionale

e

attribuzioni di carattere amministrativo

. Se

le seconde includono attività come l’espletamento di incarichi, la legalizzazione delle

irme o la vidimazione dei registri di cancelleria, le prime si concretano in funzioni

integrative della giurisdizione, come per esempio l’esecuzione di avvisi, comunicazio-

ni e notiiche alle parti processuali e agli altri soggetti interessati, la partecipazione e

l’assistenza agli atti, la verbalizzazione di atti, attività e provvedimenti, la formazione

dei fascicoli d’uficio, la pubblicazione delle sentenze e la loro eventuale trascrizione,

il rilascio di copie, estratti e certiicati, la ricezione dei depositi effettuati dagli offe-

renti agli incanti, la ricezione degli atti di notorietà, la ricezione del giuramento di

perizie stragiudiziali e stime, la ricezione di cauzioni, la registrazione, la custodia e

la vendita dei corpi di reato, la vigilanza sull’applicazione corretta delle norme isca-

li attinenti alle operazioni relative all’uficio, la tenuta dei registri regolamentari, la

direzione del servizio del casellario giudiziale e il rilascio dei relativi certiicati ecc.

Come per tutti i pubblici dipendenti, la

violazione dei doveri

derivanti dal rapporto

d’impiego fa nascere in capo al cancelliere diverse

forme di responsabilità

, nei con-

fronti dei terzi e dell’Amministrazione, anche a livello disciplinare, in base alle leggi

civili, contabili e penali. L’art. 60 c.p.c. contempla in modo particolare la responsa-

bilità civile del cancelliere che, senza giusto motivo, ricusi di compiere gli atti che

gli sono legalmente richiesti oppure ometta di compierli nel termine che, su istanza

di parte, è issato dal giudice; o, ancora, del cancelliere che, con dolo o colpa grave,

abbia compiuto un atto nullo.

1.4

I compiti del dirigente amministrativo

Al vertice di ciascun uficio giudiziario è posto un

magistrato capo

(es. Presidente di

Tribunale o di Corte, procuratore capo), il quale garantisce l’unitarietà dell’uficio e ne

ha la rappresentanza nei rapporti istituzionali e con i capi degli altri ufici giudiziari.

Se al magistrato capo competono l’organizzazione dell’attività giudiziaria e la gestio-

ne del personale di magistratura, al

dirigente amministrativo

spettano i procedi-

menti relativi all’assegnazione del personale amministrativo, all’allocazione dei beni

materiali e all’impiego delle risorse inanziarie.

Questa suddivisione dei compiti non signiica però che si possa fare a meno di un

coordinamento fra le due gestioni, il quale, anzi, appare assolutamente necessario,

se solo si considera l’incidenza che il

management

delle risorse umane e strumentali

dell’uficio può avere sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Ne deriva la necessità che la gestione amministrativa sia coerente con gli indirizzi

espressi dal capo dell’uficio giudiziario, ai quali deve conformarsi l’intera organiz-

zazione dell’uficio, su base programmatica, né potrebbe il capo dell’uficio fare a

meno di rapportare l’attuazione dei propri compiti organizzativi e gestionali al cor-