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8

Parte Prima

Elementi di diritto pubblico e amministrativo

• gli

obblighi

(comportamenti da tenere necessariamente per il rispetto di un di-

ritto altrui);

• i

doveri

(comportamenti da tenere necessariamente che prescindono dall’esi-

stenza di un corrispettivo diritto altrui, ad esempio i doveri costituzionali a tute-

la di un interesse generale);

• le

soggezioni

(comportamenti propri di chi è soggetto ad un potere, ad esempio

dei figli minori verso i genitori).

La Costituzione riconosce il diritto a tutelare i propri diritti soggettivi e gli interessi

legittimi agendo in giudizio (art. 24, comma 1, Cost.).

Sono

oggetti del diritto

i beni e le prestazioni che soddisfano un interesse. I

beni

giuridici

coincidono con i

beni economici

, e sono perciò scarsi, utili e reperibili; non

sono beni né le cose inaccessibili né le

res communis

, cioè quelle che sono comuni a

tutti, come l’aria, la luce solare, l’acqua marina ecc. Sono beni giuridici le cose di

cui ci si può appropriare e cioè tutte quelle che possono entrare a fare parte del pa-

trimonio di un soggetto ed essere commercializzate. I beni si possono classificare in

diversi modi: beni

immobili

(che non possono trasportarsi da luogo a luogo: il suolo,

le costruzioni, le piantagioni, i corsi d’acqua, case, fabbricati) e

mobili

(tutti gli altri

beni); beni

materiali

(o sensibili, toccabili) e

immateriali

(come il diritto d’autore);

beni

divisibili

(se possono frazionarsi in parti omogenee senza danneggiare il bene)

o

indivisibili

(sono quei beni il cui frazionamento genera l’inservibilità dei beni stes-

si). Le

prestazioni

sono attività o servizi che hanno carattere patrimoniale, e sono

commisurabili con un

prezzo

.

1.6

Le fonti del diritto

“Fonte del diritto” viene definito il

fatto

o l’

atto

che l’ordinamento giuridico ricono-

sce come idoneo a fissare una nuova regola, alla quale viene riconosciuta l’attitudine

di modificare l’ordinamento stesso e che diviene vincolante per tutti gli appartenenti

ad un determinato gruppo di individui.

Le fonti si distinguono in

fonti di produzione

, ovvero creative di diritto (ad esempio

una legge), come le norme giuridiche, e

fonti di cognizione

, che indicano il mezzo at-

traverso il quale è possibile venire a conoscenza delle norme (ad esempio, la Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana).

1.6.1

Fonti di produzione

Fonti di produzione sono le

norme

, i

precetti

e le

regole

che si ricavano da un testo nor-

mativo o da un comportamento o un accadimento.

Più in generale sono quegli

atti

o

fatti

cui l’ordinamento giuridico riconosce l’ido-

neità a produrre norme di diritto. Alla luce di ciò si può operare una distinzione tra

fonti-atto

e

fonti-fatto

. Le prime indicano gli atti posti in essere

volontariamente

da

soggetti qualificati

, primo tra tutti il Parlamento, cui l’ordinamento attribuisce il pote-

re di emanare atti normativi. Le seconde, invece, sono comportamenti che si conso-

lidano in una determinata collettività sociale e che per la loro

costante e uniforme ripe-

tizione

nel tempo, vengono riconosciuti

oggettivamente idonei

a creare regole di diritto.