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Parte Prima
Elementi di diritto pubblico e amministrativo
• gli
obblighi
(comportamenti da tenere necessariamente per il rispetto di un di-
ritto altrui);
• i
doveri
(comportamenti da tenere necessariamente che prescindono dall’esi-
stenza di un corrispettivo diritto altrui, ad esempio i doveri costituzionali a tute-
la di un interesse generale);
• le
soggezioni
(comportamenti propri di chi è soggetto ad un potere, ad esempio
dei figli minori verso i genitori).
La Costituzione riconosce il diritto a tutelare i propri diritti soggettivi e gli interessi
legittimi agendo in giudizio (art. 24, comma 1, Cost.).
Sono
oggetti del diritto
i beni e le prestazioni che soddisfano un interesse. I
beni
giuridici
coincidono con i
beni economici
, e sono perciò scarsi, utili e reperibili; non
sono beni né le cose inaccessibili né le
res communis
, cioè quelle che sono comuni a
tutti, come l’aria, la luce solare, l’acqua marina ecc. Sono beni giuridici le cose di
cui ci si può appropriare e cioè tutte quelle che possono entrare a fare parte del pa-
trimonio di un soggetto ed essere commercializzate. I beni si possono classificare in
diversi modi: beni
immobili
(che non possono trasportarsi da luogo a luogo: il suolo,
le costruzioni, le piantagioni, i corsi d’acqua, case, fabbricati) e
mobili
(tutti gli altri
beni); beni
materiali
(o sensibili, toccabili) e
immateriali
(come il diritto d’autore);
beni
divisibili
(se possono frazionarsi in parti omogenee senza danneggiare il bene)
o
indivisibili
(sono quei beni il cui frazionamento genera l’inservibilità dei beni stes-
si). Le
prestazioni
sono attività o servizi che hanno carattere patrimoniale, e sono
commisurabili con un
prezzo
.
1.6
Le fonti del diritto
“Fonte del diritto” viene definito il
fatto
o l’
atto
che l’ordinamento giuridico ricono-
sce come idoneo a fissare una nuova regola, alla quale viene riconosciuta l’attitudine
di modificare l’ordinamento stesso e che diviene vincolante per tutti gli appartenenti
ad un determinato gruppo di individui.
Le fonti si distinguono in
fonti di produzione
, ovvero creative di diritto (ad esempio
una legge), come le norme giuridiche, e
fonti di cognizione
, che indicano il mezzo at-
traverso il quale è possibile venire a conoscenza delle norme (ad esempio, la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana).
1.6.1
Fonti di produzione
Fonti di produzione sono le
norme
, i
precetti
e le
regole
che si ricavano da un testo nor-
mativo o da un comportamento o un accadimento.
Più in generale sono quegli
atti
o
fatti
cui l’ordinamento giuridico riconosce l’ido-
neità a produrre norme di diritto. Alla luce di ciò si può operare una distinzione tra
fonti-atto
e
fonti-fatto
. Le prime indicano gli atti posti in essere
volontariamente
da
soggetti qualificati
, primo tra tutti il Parlamento, cui l’ordinamento attribuisce il pote-
re di emanare atti normativi. Le seconde, invece, sono comportamenti che si conso-
lidano in una determinata collettività sociale e che per la loro
costante e uniforme ripe-
tizione
nel tempo, vengono riconosciuti
oggettivamente idonei
a creare regole di diritto.