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Parte Prima
Elementi di diritto pubblico e amministrativo
1.2
Norme sociali e norme giuridiche
Le
norme sociali
sono regole di condotta che disciplinano le relazioni tra persone
appartenenti ad una determinata collettività di riferimento senza essere assistite da
un obbligo di rispetto. Le
norme giuridiche
, invece,
sono quelle che regolano in
modo vincolante le azioni e i comportamenti delle persone in quanto appartenenti
ad una determinata comunità così assicurando una convivenza ordinata. I consociati
riconoscono alle norme giuridiche l’attitudine a regolare i loro rapporti e la
viola-
zione
di tali norme provoca una
sanzione
nei confronti del trasgressore. La norma
giuridica differisce anche dalla
norma religiosa
che attiene ad una intima convin-
zione della persona e che non è idonea a vincolare oggettivamente i comportamenti
dei consociati.
La
norma giuridica
presenta le seguenti
caratteristiche
:
>
generalità
, si riferisce alla generalità dei cittadini;
>
astrattezza
, si applica a comportamenti replicabili nel tempo e nello spazio;
>
coercibilità
, può essere attuata ed imposta anche andando contro la volontà di chi
dovrebbe spontaneamente osservarla, e ciò a maggior ragione quando la sua appli-
cazione coatta è necessaria per ripristinare l’ordine violato;
>
esteriorità
, si riferisce sempre a comportamenti esteriorizzati (non rileva, ad es.,
uno stato d’animo);
>
novità
, introduce sempre elementi di novità nell’ordinamento giuridico;
>
intersoggettività
, disciplina sempre le relazioni fra cittadini e fra i cittadini e lo
Stato;
>
positività
, è posta dallo Stato, o dagli organi da esso delegati.
Un complesso ordinato di norme giuridiche forma l’
ordinamento giuridico
. Ogni Stato
ha un ordinamento giuridico, il cd.
diritto oggettivo
.
Esistono diversi modi di qualificare e distinguere tra loro le norme giuridiche; ad
esempio si distingue tra norme cogenti e norme dispositive, tra norme precettive e
norme proibitive, tra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, norme con-
fermative e norme classificatorie; norme definitorie e norme organizzatorie; e così via.
Il diritto è un complesso di norme che rispondono alle fondamentali esigenze di giustizia
proprie di tutti gli uomini; il
diritto naturale
, invece, corrisponde a ciò che è oggettiva-
mente buono e giusto. Tale formulazione, e la stessa esistenza di un diritto naturale, sono
state oggetto sia di adesione sia di critica e a vario titolo nel corso dei secoli (la dottrina del
diritto naturale e non scritto risale all’antica Grecia). Il
diritto positivo
è invece il comples-
so di norme giuridiche che in un determinato periodo storico sono state poste dallo Stato
e vigono per la collettività di riferimento. Mentre il diritto naturale non muta nel tempo,
essendo tendenzialmente permanente, il diritto positivo è mutevole perché su di esso si
riverberano i cambiamenti ideologici, storici, sociali, culturali.
1.3
Diritto pubblico e diritto privato
Nell’ambito dell’ordinamento giuridico è possibile distinguere tra norme riconduci-
bili al
diritto pubblico
e norme classificabili di
diritto privato
. Il
diritto pubblico
è costitu-
ito dalle norme che disciplinano la
struttura
e il
funzionamento
dello Stato e degli