Previous Page  28 / 34 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 28 / 34 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

4

Parte Prima

Elementi di diritto pubblico e amministrativo

1.2

Norme sociali e norme giuridiche

Le

norme sociali

sono regole di condotta che disciplinano le relazioni tra persone

appartenenti ad una determinata collettività di riferimento senza essere assistite da

un obbligo di rispetto. Le

norme giuridiche

, invece,

sono quelle che regolano in

modo vincolante le azioni e i comportamenti delle persone in quanto appartenenti

ad una determinata comunità così assicurando una convivenza ordinata. I consociati

riconoscono alle norme giuridiche l’attitudine a regolare i loro rapporti e la

viola-

zione

di tali norme provoca una

sanzione

nei confronti del trasgressore. La norma

giuridica differisce anche dalla

norma religiosa

che attiene ad una intima convin-

zione della persona e che non è idonea a vincolare oggettivamente i comportamenti

dei consociati.

La

norma giuridica

presenta le seguenti

caratteristiche

:

>

generalità

, si riferisce alla generalità dei cittadini;

>

astrattezza

, si applica a comportamenti replicabili nel tempo e nello spazio;

>

coercibilità

, può essere attuata ed imposta anche andando contro la volontà di chi

dovrebbe spontaneamente osservarla, e ciò a maggior ragione quando la sua appli-

cazione coatta è necessaria per ripristinare l’ordine violato;

>

esteriorità

, si riferisce sempre a comportamenti esteriorizzati (non rileva, ad es.,

uno stato d’animo);

>

novità

, introduce sempre elementi di novità nell’ordinamento giuridico;

>

intersoggettività

, disciplina sempre le relazioni fra cittadini e fra i cittadini e lo

Stato;

>

positività

, è posta dallo Stato, o dagli organi da esso delegati.

Un complesso ordinato di norme giuridiche forma l’

ordinamento giuridico

. Ogni Stato

ha un ordinamento giuridico, il cd.

diritto oggettivo

.

Esistono diversi modi di qualificare e distinguere tra loro le norme giuridiche; ad

esempio si distingue tra norme cogenti e norme dispositive, tra norme precettive e

norme proibitive, tra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, norme con-

fermative e norme classificatorie; norme definitorie e norme organizzatorie; e così via.

Il diritto è un complesso di norme che rispondono alle fondamentali esigenze di giustizia

proprie di tutti gli uomini; il

diritto naturale

, invece, corrisponde a ciò che è oggettiva-

mente buono e giusto. Tale formulazione, e la stessa esistenza di un diritto naturale, sono

state oggetto sia di adesione sia di critica e a vario titolo nel corso dei secoli (la dottrina del

diritto naturale e non scritto risale all’antica Grecia). Il

diritto positivo

è invece il comples-

so di norme giuridiche che in un determinato periodo storico sono state poste dallo Stato

e vigono per la collettività di riferimento. Mentre il diritto naturale non muta nel tempo,

essendo tendenzialmente permanente, il diritto positivo è mutevole perché su di esso si

riverberano i cambiamenti ideologici, storici, sociali, culturali.

1.3

Diritto pubblico e diritto privato

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico è possibile distinguere tra norme riconduci-

bili al

diritto pubblico

e norme classificabili di

diritto privato

. Il

diritto pubblico

è costitu-

ito dalle norme che disciplinano la

struttura

e il

funzionamento

dello Stato e degli