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Capitolo 1

L’ordinamento giuridico

e le fonti del diritto

1.1

L’ordinamento giuridico

Un’organizzazione stabile di individui, per potersi definire tale, deve garantire il ri-

spetto di un insieme di regole di condotta alle quali il gruppo assicura un’adesione

media, finalizzato al perseguimento di finalità comuni. Le regole che disciplinano

un ordinamento giuridico sono dette

norme giuridiche

. L’insieme delle norme giu-

ridiche che caratterizzano un dato ordinamento costituiscono il

diritto

.

La dottrina giuspubblicistica classica ha evidenziato l’esistenza di una

pluralità di

ordinamenti giuridici

. Questa teoria la si deve soprattutto al giurista Santi Romano

(1875-1947) secondo il quale il diritto «prima di essere norma, prima di contenere

un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura,

posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità per sé

stante».

Gli

elementi costitutivi

di un ordinamento giuridico sono i seguenti:

>

una

pluralità di soggetti

che compongono il corpo sociale, che persegue determinati

obiettivi;

>

un’

organizzazione

, consistente in strutture e attività funzionali al perseguimento

degli obiettivi prefissi; l’organizzazione rende possibile il funzionamento di struttu-

re anche complesse;

>

un

sistema di norme

che definisce l’organizzazione dell’ordinamento e i rapporti

dei vari soggetti.

La Costituzione italiana disegna un ordinamento pluralista. In particolare l’art. 2

prevede il cd.

pluralismo sociale

che all’interno delle diverse tipologie di formazioni

sociali che compongono la popolazione riconosce il momento primario dello svolgi-

mento della personalità umana. Proprio perché espressioni della socialità dell’uomo,

le formazioni sociali hanno un substrato costituito da una pluralità di soggetti che

persegue un fine comune (art. 18 Cost.). La Costituzione riconosce loro il diritto di

organizzarsi in base a norme da esse stesse prodotte, che sono rilevanti – ossia invo-

cabili in giudizio – in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano

(art. 8 Cost.). Sono formazioni sociali la famiglia, i partiti politici, i sindacati, l’ordi-

namento sportivo, e così via.

I rapporti tra gli ordinamenti possono essere di equi-ordinazione o di subordinazione.

Sono da considerarsi di

equi-ordinazione

, ad esempio, i rapporti tra gli Stati, mentre, in-

vece, sono da intendersi

subordinati

, i rapporti tra l’ordinamento statale e l’ordinamento

sindacale o sportivo.