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Capitolo 1
L’ordinamento giuridico
e le fonti del diritto
1.1
L’ordinamento giuridico
Un’organizzazione stabile di individui, per potersi definire tale, deve garantire il ri-
spetto di un insieme di regole di condotta alle quali il gruppo assicura un’adesione
media, finalizzato al perseguimento di finalità comuni. Le regole che disciplinano
un ordinamento giuridico sono dette
norme giuridiche
. L’insieme delle norme giu-
ridiche che caratterizzano un dato ordinamento costituiscono il
diritto
.
La dottrina giuspubblicistica classica ha evidenziato l’esistenza di una
pluralità di
ordinamenti giuridici
. Questa teoria la si deve soprattutto al giurista Santi Romano
(1875-1947) secondo il quale il diritto «prima di essere norma, prima di contenere
un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura,
posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità per sé
stante».
Gli
elementi costitutivi
di un ordinamento giuridico sono i seguenti:
>
una
pluralità di soggetti
che compongono il corpo sociale, che persegue determinati
obiettivi;
>
un’
organizzazione
, consistente in strutture e attività funzionali al perseguimento
degli obiettivi prefissi; l’organizzazione rende possibile il funzionamento di struttu-
re anche complesse;
>
un
sistema di norme
che definisce l’organizzazione dell’ordinamento e i rapporti
dei vari soggetti.
La Costituzione italiana disegna un ordinamento pluralista. In particolare l’art. 2
prevede il cd.
pluralismo sociale
che all’interno delle diverse tipologie di formazioni
sociali che compongono la popolazione riconosce il momento primario dello svolgi-
mento della personalità umana. Proprio perché espressioni della socialità dell’uomo,
le formazioni sociali hanno un substrato costituito da una pluralità di soggetti che
persegue un fine comune (art. 18 Cost.). La Costituzione riconosce loro il diritto di
organizzarsi in base a norme da esse stesse prodotte, che sono rilevanti – ossia invo-
cabili in giudizio – in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano
(art. 8 Cost.). Sono formazioni sociali la famiglia, i partiti politici, i sindacati, l’ordi-
namento sportivo, e così via.
I rapporti tra gli ordinamenti possono essere di equi-ordinazione o di subordinazione.
Sono da considerarsi di
equi-ordinazione
, ad esempio, i rapporti tra gli Stati, mentre, in-
vece, sono da intendersi
subordinati
, i rapporti tra l’ordinamento statale e l’ordinamento
sindacale o sportivo.