Previous Page  31 / 34 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 31 / 34 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 1

L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto

7

gioranza degli aventi diritto (

quorum strutturale

) e se è raggiunta maggioranza dei

voti validamente espressi. La norma eventualmente abrogata viene espunta dall’ordi-

namento con un successivo decreto del Presidente della Repubblica.

Le diverse tipologie di referendum previste dalla Costituzione

La Costituzione italiana prevede, oltre al citato referendum abrogativo previsto dall’art.

75, altre tipologie di referendum (

confermativo

e

consultivo

). Ai sensi dell’art. 123 della

Costituzione, infatti, gli statuti delle Regioni regolano l’esercizio del referendum su leg-

gi e provvedimenti amministrativi della Regione, mentre lo statuto stesso delle Regioni è

sottoposto a referendum (confermativo) popolare qualora entro tre mesi dalla sua pub-

blicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto

dei componenti del Consiglio regionale. Altra importante fattispecie costituzionale di

referendum confermativo è quella prevista dall’art. 138 della Costituzione. Qualora, in-

fatti, le leggi costituzionali non siano approvate in seconda deliberazione con la maggio-

ranza dei due terzi dei due rami del Parlamento (Camera e Senato), esse possono essere

sottoposte a

referendum confermativo

entro tre mesi dalla loro pubblicazione qualora

ne facciano richiesta un quinto dei membri di una delle due camere o cinquecentomila

elettori. La legge sottoposta a referendum, in tal caso, non è promulgata dal Presidente

della Repubblica se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (non è previsto un

quorum minimo come nel caso del referendum

ex

art. 75).

Un’ipotesi costituzionale di

referendum consultivo

è, invece, quella prevista dall’art. 132

della Carta fondamentale, secondo il quale la proposta di fusione o creazione di Regioni

deve essere approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

La

dichiarazione d’incostituzionalità

, invece, è la pronuncia con cui la Corte costituzio-

nale dichiara formalmente che una legge o un atto ad essa equiparata (decreto legge

o decreto legislativo) contrasta con norme di rango Costituzione. La norma dichia-

rata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione

della sentenza e, da quel momento, non può essere applicata.

Le norme sono efficaci nel territorio dello Stato (

territorialità del diritto

) secondo il

principio di distinzione competenziale iscritto nell’art. 117 della Costituzione (ripar-

tizione tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano).

1.5

Le situazioni giuridiche

Ai soggetti di diritto possono essere imputate due distinte situazioni giuridiche:

>

situazioni giuridiche favorevoli

:

• i

poteri

(astratta possibilità di ottenere determinati effetti giuridici con il loro

esercizio);

• i

diritti soggettivi

(situazione attiva, concreta e attuale di vantaggio che ha rife-

rimento a un bene particolare, ad esempio il diritto di proprietà, il diritto alla

protezione dei dati personali ecc.);

• gli

interessi legittimi

(situazione attiva, attuale e concreta, concernente nella

legittima pretesa da parte del cittadino che la pubblica amministrazione operi

secondo canoni e criteri previsti dalle norme costituzionali e ordinarie);

>

situazioni giuridiche sfavorevoli

: