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Capitolo 1
L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto
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gioranza degli aventi diritto (
quorum strutturale
) e se è raggiunta maggioranza dei
voti validamente espressi. La norma eventualmente abrogata viene espunta dall’ordi-
namento con un successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Le diverse tipologie di referendum previste dalla Costituzione
La Costituzione italiana prevede, oltre al citato referendum abrogativo previsto dall’art.
75, altre tipologie di referendum (
confermativo
e
consultivo
). Ai sensi dell’art. 123 della
Costituzione, infatti, gli statuti delle Regioni regolano l’esercizio del referendum su leg-
gi e provvedimenti amministrativi della Regione, mentre lo statuto stesso delle Regioni è
sottoposto a referendum (confermativo) popolare qualora entro tre mesi dalla sua pub-
blicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti del Consiglio regionale. Altra importante fattispecie costituzionale di
referendum confermativo è quella prevista dall’art. 138 della Costituzione. Qualora, in-
fatti, le leggi costituzionali non siano approvate in seconda deliberazione con la maggio-
ranza dei due terzi dei due rami del Parlamento (Camera e Senato), esse possono essere
sottoposte a
referendum confermativo
entro tre mesi dalla loro pubblicazione qualora
ne facciano richiesta un quinto dei membri di una delle due camere o cinquecentomila
elettori. La legge sottoposta a referendum, in tal caso, non è promulgata dal Presidente
della Repubblica se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (non è previsto un
quorum minimo come nel caso del referendum
ex
art. 75).
Un’ipotesi costituzionale di
referendum consultivo
è, invece, quella prevista dall’art. 132
della Carta fondamentale, secondo il quale la proposta di fusione o creazione di Regioni
deve essere approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
La
dichiarazione d’incostituzionalità
, invece, è la pronuncia con cui la Corte costituzio-
nale dichiara formalmente che una legge o un atto ad essa equiparata (decreto legge
o decreto legislativo) contrasta con norme di rango Costituzione. La norma dichia-
rata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza e, da quel momento, non può essere applicata.
Le norme sono efficaci nel territorio dello Stato (
territorialità del diritto
) secondo il
principio di distinzione competenziale iscritto nell’art. 117 della Costituzione (ripar-
tizione tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano).
1.5
Le situazioni giuridiche
Ai soggetti di diritto possono essere imputate due distinte situazioni giuridiche:
>
situazioni giuridiche favorevoli
:
• i
poteri
(astratta possibilità di ottenere determinati effetti giuridici con il loro
esercizio);
• i
diritti soggettivi
(situazione attiva, concreta e attuale di vantaggio che ha rife-
rimento a un bene particolare, ad esempio il diritto di proprietà, il diritto alla
protezione dei dati personali ecc.);
• gli
interessi legittimi
(situazione attiva, attuale e concreta, concernente nella
legittima pretesa da parte del cittadino che la pubblica amministrazione operi
secondo canoni e criteri previsti dalle norme costituzionali e ordinarie);
>
situazioni giuridiche sfavorevoli
: