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Capitolo 1

L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto

5

enti territoriali (Regioni ed enti locali) cioè la sua

organizzazione

; il

diritto privato

è

costituito, invece, dalle norme che disciplinano i rapporti intersoggettivi dei singoli

cittadini. La distinzione risale al diritto romano e precisamente al giurista Eneo Do-

mizio Ulpiano (170-228), secondo il quale il diritto pubblico riguarda gli

interessi

dello Stato

,

ad statum rei (publicae) Romanae pertinet

, mentre il diritto privato concerne

l’interesse dei singoli,

ad singulorum utilitatem spectat

.

In via generale il diritto pubblico tratta di interessi generali che toccano l’intera col-

lettività; esso comprende le norme giuridiche fondamentali e introduttive dell’ordi-

namento giuridico, l’assetto costituzionale della Repubblica, le norme che regolano

i rapporti fra gli Stati, i rapporti dei vari enti pubblici tra loro, e tra questi e lo Stato,

i rapporti tra l’ente pubblico e il cittadino, le libertà dei cittadini.

Le norme del diritto pubblico sono di

natura imperativa

.

Il

diritto privato

regola invece gli interessi particolari propri delle persone fisiche e

giuridiche. Le norme del diritto privato sono

dispositive

.

La

capacità giuridica

riguarda tutte le persone umane nate vive e che possono essere

oggetto di rapporti giuridici. La capacità di agire, invece, ovvero l’attitudine a disporre

personalmente riguardo a situazioni giuridiche, è riconosciuta dal codice civile a coloro

i quali posseggano il requisito della maggiore età (18 anni), non siano infermi di mente,

non abbiano riportato gravi condanne penali e non siano nella situazione del fallimento

commerciale.

La capacità giuridica spetta anche a

enti

e

organismi

ai quali, per il perseguimento di de-

terminati interessi collettivi, è riconosciuta la possibilità di essere soggetto di un rapporto

giuridico.

Questi enti sono denominati

persone giuridiche

e, pur essendo titolari di diritti o soggetti

a obblighi, necessitano dell’elemento umano e cioè di persone fisiche che, agendo in loro

nome, esercitano quei diritti o adempiono quegli obblighi.

La persona giuridica è costituita da un

gruppo di persone

, da un

patrimonio

e da uno

scopo

; su

questi tre elementi si inserisce il

riconoscimento statale

, cioè l’attribuzione della personalità

giuridica da parte dello Stato.

Le persone giuridiche si distinguono in

associazioni

(prevale l’elemento personale) e in

fondazioni

(prevale l’elemento patrimoniale); ed ancora: in persone giuridiche

private

(perseguono fini di interesse privato), e persone giuridiche

pubbliche

(perseguono inte-

ressi pubblici); persona giuridica pubblica per eccellenza è lo Stato; persone giuridiche

pubbliche sono gli enti territoriali (Regione, provincia, comuni) e gli enti e locali, gli enti

pubblici.

Ogni persona giuridica ha la

sede

come determinata dalla

legge

o dallo

statuto

.

Sono considerate “partizioni” interne del diritto pubblico:

>

le nozioni fondamentali e introduttive del diritto;

>

l’assetto costituzionale dello Stato (istituzioni pubbliche e loro funzioni; autonomia

e libertà dei cittadini);

>

il diritto costituzionale;

>

il diritto penale;

>

il diritto processuale (civile, penale, amministrativo);

>

il diritto ecclesiastico;