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Capitolo 1
L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto
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enti territoriali (Regioni ed enti locali) cioè la sua
organizzazione
; il
diritto privato
è
costituito, invece, dalle norme che disciplinano i rapporti intersoggettivi dei singoli
cittadini. La distinzione risale al diritto romano e precisamente al giurista Eneo Do-
mizio Ulpiano (170-228), secondo il quale il diritto pubblico riguarda gli
interessi
dello Stato
,
ad statum rei (publicae) Romanae pertinet
, mentre il diritto privato concerne
l’interesse dei singoli,
ad singulorum utilitatem spectat
.
In via generale il diritto pubblico tratta di interessi generali che toccano l’intera col-
lettività; esso comprende le norme giuridiche fondamentali e introduttive dell’ordi-
namento giuridico, l’assetto costituzionale della Repubblica, le norme che regolano
i rapporti fra gli Stati, i rapporti dei vari enti pubblici tra loro, e tra questi e lo Stato,
i rapporti tra l’ente pubblico e il cittadino, le libertà dei cittadini.
Le norme del diritto pubblico sono di
natura imperativa
.
Il
diritto privato
regola invece gli interessi particolari propri delle persone fisiche e
giuridiche. Le norme del diritto privato sono
dispositive
.
La
capacità giuridica
riguarda tutte le persone umane nate vive e che possono essere
oggetto di rapporti giuridici. La capacità di agire, invece, ovvero l’attitudine a disporre
personalmente riguardo a situazioni giuridiche, è riconosciuta dal codice civile a coloro
i quali posseggano il requisito della maggiore età (18 anni), non siano infermi di mente,
non abbiano riportato gravi condanne penali e non siano nella situazione del fallimento
commerciale.
La capacità giuridica spetta anche a
enti
e
organismi
ai quali, per il perseguimento di de-
terminati interessi collettivi, è riconosciuta la possibilità di essere soggetto di un rapporto
giuridico.
Questi enti sono denominati
persone giuridiche
e, pur essendo titolari di diritti o soggetti
a obblighi, necessitano dell’elemento umano e cioè di persone fisiche che, agendo in loro
nome, esercitano quei diritti o adempiono quegli obblighi.
La persona giuridica è costituita da un
gruppo di persone
, da un
patrimonio
e da uno
scopo
; su
questi tre elementi si inserisce il
riconoscimento statale
, cioè l’attribuzione della personalità
giuridica da parte dello Stato.
Le persone giuridiche si distinguono in
associazioni
(prevale l’elemento personale) e in
fondazioni
(prevale l’elemento patrimoniale); ed ancora: in persone giuridiche
private
(perseguono fini di interesse privato), e persone giuridiche
pubbliche
(perseguono inte-
ressi pubblici); persona giuridica pubblica per eccellenza è lo Stato; persone giuridiche
pubbliche sono gli enti territoriali (Regione, provincia, comuni) e gli enti e locali, gli enti
pubblici.
Ogni persona giuridica ha la
sede
come determinata dalla
legge
o dallo
statuto
.
Sono considerate “partizioni” interne del diritto pubblico:
>
le nozioni fondamentali e introduttive del diritto;
>
l’assetto costituzionale dello Stato (istituzioni pubbliche e loro funzioni; autonomia
e libertà dei cittadini);
>
il diritto costituzionale;
>
il diritto penale;
>
il diritto processuale (civile, penale, amministrativo);
>
il diritto ecclesiastico;