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Parte Prima
Elementi di diritto pubblico e amministrativo
>
il diritto internazionale;
>
il diritto dell’Unione europea;
>
il diritto amministrativo.
>
Le branche riconducibili al
diritto privato
sono:
>
il diritto civile;
>
il diritto commerciale;
>
il diritto della navigazione;
>
il diritto del lavoro;
>
il diritto agrario;
>
il diritto industriale.
1.4
L’efficacia della norma giuridica
Quando la norma giuridica dispiega i propri effetti andando a modificare l’ordina-
mento giuridico si dice che essa è
efficace
. La norma entra in vigore, e inizia ad avere
efficacia, nel momento successivo a quello in cui è portata a conoscenza dei cittadini,
tramite la sua
pubblicazione
. Il tempo intercorrente tra la pubblicazione e l’entrata
in vigore viene definito
vacatio legis
, e dura 15 giorni. La norma, infatti, è applicabile
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione salvo che l’atto legislativo in
cui essa è contenuto non disponga altrimenti (efficacia anticipata o differita rispetto
ai quindici giorni ordinari).
La
retroattività
di una legge è da considerarsi evento eccezionale, perché la norma
giuridica «non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo» (art. 11
delle
Preleggi
al Codice civile). La retroattività in materia penale è proibita dall’art.
25, comma 2, della Costituzione.
La norma giuridica vive finché non interviene un nuovo atto normativo che disci-
plina diversamente i rapporti da essa regolati (cd.
abrogazione implicita
) oppure
quando all’interno di disposizioni di legge sia contenuta una norma che espunga
espressamente una norma precedente dall’ordinamento (cd.
abrogazione espressa
).
Dunque, le leggi sono «abrogate da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché
la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore» (art. 15,
Preleggi
).
L’abrogazione di una norma può essere anche conseguenza di un
referendum abro-
gativo
o della
dichiarazione d’incostituzionalità
da parte della Corte costituzionale.
Il referendum abrogativo è previsto dall’art. 75 della Costituzione il quale stabilisce
che è indetto referendum popolare, per deliberare in merito all’
abrogazione totale o
parziale
di una legge o di un atto avente forza di legge, quando ne facciano richiesta
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Sono escluse dalla sottoposi-
zione a referendum abrogativo
ex
art. 75 della Costituzione le
leggi di bilancio
, le
leggi
di amnistia e indulto
, le
leggi di ratifica dei trattati internazionali
e le
leggi tributarie
, poi-
ché considerate di un’importanza politica e finanziaria tale da essere sottratte alla
volontà del popolo. Alla votazione partecipano i cittadini che siano in possesso dei
requisiti per eleggere la Camera dei Deputati (cd. requisito per l’
elettorato attivo
: 18
anni di età). La proposta referendaria è approvata se alla votazione partecipa la mag-