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6

Parte Prima

Elementi di diritto pubblico e amministrativo

>

il diritto internazionale;

>

il diritto dell’Unione europea;

>

il diritto amministrativo.

>

Le branche riconducibili al

diritto privato

sono:

>

il diritto civile;

>

il diritto commerciale;

>

il diritto della navigazione;

>

il diritto del lavoro;

>

il diritto agrario;

>

il diritto industriale.

1.4

L’efficacia della norma giuridica

Quando la norma giuridica dispiega i propri effetti andando a modificare l’ordina-

mento giuridico si dice che essa è

efficace

. La norma entra in vigore, e inizia ad avere

efficacia, nel momento successivo a quello in cui è portata a conoscenza dei cittadini,

tramite la sua

pubblicazione

. Il tempo intercorrente tra la pubblicazione e l’entrata

in vigore viene definito

vacatio legis

, e dura 15 giorni. La norma, infatti, è applicabile

dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione salvo che l’atto legislativo in

cui essa è contenuto non disponga altrimenti (efficacia anticipata o differita rispetto

ai quindici giorni ordinari).

La

retroattività

di una legge è da considerarsi evento eccezionale, perché la norma

giuridica «non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo» (art. 11

delle

Preleggi

al Codice civile). La retroattività in materia penale è proibita dall’art.

25, comma 2, della Costituzione.

La norma giuridica vive finché non interviene un nuovo atto normativo che disci-

plina diversamente i rapporti da essa regolati (cd.

abrogazione implicita

) oppure

quando all’interno di disposizioni di legge sia contenuta una norma che espunga

espressamente una norma precedente dall’ordinamento (cd.

abrogazione espressa

).

Dunque, le leggi sono «abrogate da leggi posteriori per dichiarazione espressa del

legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché

la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore» (art. 15,

Preleggi

).

L’abrogazione di una norma può essere anche conseguenza di un

referendum abro-

gativo

o della

dichiarazione d’incostituzionalità

da parte della Corte costituzionale.

Il referendum abrogativo è previsto dall’art. 75 della Costituzione il quale stabilisce

che è indetto referendum popolare, per deliberare in merito all’

abrogazione totale o

parziale

di una legge o di un atto avente forza di legge, quando ne facciano richiesta

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Sono escluse dalla sottoposi-

zione a referendum abrogativo

ex

art. 75 della Costituzione le

leggi di bilancio

, le

leggi

di amnistia e indulto

, le

leggi di ratifica dei trattati internazionali

e le

leggi tributarie

, poi-

ché considerate di un’importanza politica e finanziaria tale da essere sottratte alla

volontà del popolo. Alla votazione partecipano i cittadini che siano in possesso dei

requisiti per eleggere la Camera dei Deputati (cd. requisito per l’

elettorato attivo

: 18

anni di età). La proposta referendaria è approvata se alla votazione partecipa la mag-