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Capitolo 33

Le società

649

www.

edises

.it

››

all’accantonamento della quota di riserva legale;

››

all’erogazione delle partecipazioni concesse ai promotori, ai soci fondatori

ed agli amministratori;

››

all’eventuale accantonamento per far fronte a riserve statutarie.

33.5.18

 Le obbligazioni

La società per azioni, per ottenere finanziamenti, può attingere al mercato

non solo offrendo azioni, ma anche particolari documenti definiti

obbliga-

zioni

, che possono essere

al portatore

o

nominative

. Ricorrendo all’emissione

di azioni, la società riceve capitale qualificato di rischio; chi le sottoscrive è

esposto al rischio di perdere ciò che ha destinato in società anche se il bene-

ficio della limitazione della responsabilità patrimoniale lo sottrae ad ulteriori

sacrifici. Diversa è la posizione dell’obbligazionista che non mette a disposi-

zione capitale di rischio, bensì un

prestito

di cui esige la restituzione con gli

interessi

, quindi capitale di credito. L’emissione di obbligazioni è un’opera-

zione con la quale la società chiede al mercato mezzi finanziari che si obbliga

a restituire. Le obbligazioni sono ricomprese tra i titoli di credito e soggette

alla relativa disciplina, pertanto sono caratterizzate dall’autonomia, letterali-

tà e astrattezza.

Le

obbligazioni

sono

titoli di credito nominativi

o al

portatore

tutte di

uguale

valore

e attributive di

uguali diritti

che documentano un credito verso la società

a fronte di un’operazione di finanziamento fatta alla stessa.

L’

emissione

delle obbligazioni è

deliberata dagli amministratori

. In ogni caso,

la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio e, inol-

tre, deve essere iscritta presso il registro delle imprese (art. 2410 c.c.).

I

titoli obbligazionari

emessi dalla società devono contenere alcune

indicazioni

espressamente previste dall’art. 2414 c.c.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una

somma

complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle

riserve disponibili

risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il

rispetto del suddetto limite.

A seguito dell’emissione delle obbligazioni, nasce un’

organizzazione comune

degli obbligazionisti

, che si articola in due organi:

››

l’

assemblea degli obbligazionisti

, le cui competenze sono elencate dall’art.

2415 c.c.;

››

il

rappresentante comune degli obbligazionisti

, che ha il compito di

provvede-

re all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti

e deve

tutelare

gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società

.

Una particolare categoria di obbligazioni è costituita dalle

obbligazioni conver-

tibili in azioni

. Esse attribuiscono al loro titolare la facoltà di

trasformare i titoli

obbligazionari posseduti in azioni della società

.