

Capitolo 33
Le società
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all’accantonamento della quota di riserva legale;
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all’erogazione delle partecipazioni concesse ai promotori, ai soci fondatori
ed agli amministratori;
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all’eventuale accantonamento per far fronte a riserve statutarie.
33.5.18
Le obbligazioni
La società per azioni, per ottenere finanziamenti, può attingere al mercato
non solo offrendo azioni, ma anche particolari documenti definiti
obbliga-
zioni
, che possono essere
al portatore
o
nominative
. Ricorrendo all’emissione
di azioni, la società riceve capitale qualificato di rischio; chi le sottoscrive è
esposto al rischio di perdere ciò che ha destinato in società anche se il bene-
ficio della limitazione della responsabilità patrimoniale lo sottrae ad ulteriori
sacrifici. Diversa è la posizione dell’obbligazionista che non mette a disposi-
zione capitale di rischio, bensì un
prestito
di cui esige la restituzione con gli
interessi
, quindi capitale di credito. L’emissione di obbligazioni è un’opera-
zione con la quale la società chiede al mercato mezzi finanziari che si obbliga
a restituire. Le obbligazioni sono ricomprese tra i titoli di credito e soggette
alla relativa disciplina, pertanto sono caratterizzate dall’autonomia, letterali-
tà e astrattezza.
Le
obbligazioni
sono
titoli di credito nominativi
o al
portatore
tutte di
uguale
valore
e attributive di
uguali diritti
che documentano un credito verso la società
a fronte di un’operazione di finanziamento fatta alla stessa.
L’
emissione
delle obbligazioni è
deliberata dagli amministratori
. In ogni caso,
la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio e, inol-
tre, deve essere iscritta presso il registro delle imprese (art. 2410 c.c.).
I
titoli obbligazionari
emessi dalla società devono contenere alcune
indicazioni
espressamente previste dall’art. 2414 c.c.
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per una
somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il
rispetto del suddetto limite.
A seguito dell’emissione delle obbligazioni, nasce un’
organizzazione comune
degli obbligazionisti
, che si articola in due organi:
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l’
assemblea degli obbligazionisti
, le cui competenze sono elencate dall’art.
2415 c.c.;
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il
rappresentante comune degli obbligazionisti
, che ha il compito di
provvede-
re all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti
e deve
tutelare
gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società
.
Una particolare categoria di obbligazioni è costituita dalle
obbligazioni conver-
tibili in azioni
. Esse attribuiscono al loro titolare la facoltà di
trasformare i titoli
obbligazionari posseduti in azioni della società
.