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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto commerciale
Semplificazioni nella redazione del bilancio per le cd. “micro-imprese”
Tra le novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 139/2015 figura l’inserimento nel
codice civile del nuovo
art. 2435
ter
che individua le c.d.
micro-imprese
e ne
disciplina le
semplificazioni
per la redazione del bilancio.
Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate tali le socie-
tà che
non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati
e che nel
primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi,
non abbiano
superato due dei seguenti limiti
:
››
attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
››
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
››
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all’art.
2435bis c.c., con i ritocchi che lo stesso D.Lgs. n. 139/2015 vi ha apportato, ulte-
riormente semplificato dall’esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla
non applicabilità di alcune disposizioni con riguardo proprio alle micro-imprese.
In particolare, le micro-imprese
non sono tenute alla redazione
:
››
del rendiconto finanziario;
››
della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le
informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427, numeri 9) e 16);
››
della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risulti-
no le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c.
La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quan-
do, per il secondo esercizio successivo, vengono superati due dei limiti previsti
dal primo comma dell’art. 2435
ter
c.c.
33.5.17
La distribuzione degli utili ai soci
La deliberazione di approvazione del bilancio acquista rilevanza decisiva poiché
la stessa assemblea decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci. A differen-
za delle società di persone, in cui l’approvazione del bilancio comporta l’automa-
tica attribuzione degli utili ai soci, nelle società per azioni è indispensabile uno
specifico atto di destinazione, in mancanza del quale l’utile rimane nell’esclusiva
titolarità della società. L’adunanza deve, quindi, operare una scelta: se sia più
conveniente ripartirlo, con immediato vantaggio per gli azionisti, o impiegar-
lo per altre finalità. La decisione dell’assemblea è condizionata dal bilancio dal
quale deve risultare l’utile e che deve, altresì, essere approvato; al pari è una solu-
zione che può essere proposta all’adunanza che può condividerla o respingerla.
Dividendi sulle azioni possono essere corrisposti soltanto per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verificano
perdite del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a
che il capitale non sia integrato o ridotto in misura corrispondente. Gli utili
netti non possono essere integralmente distribuiti ai soci. Si deve procedere
preventivamente, invero: