

Capitolo 33
Le società
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società legate da un rapporto di controllo come se si trattasse di un’unica im-
presa. In esso è pertanto rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica del gruppo considerato nella sua unità, sulla base dei bilanci di
esercizio delle singole società del gruppo opportunamente rettificati. Il bilan-
cio consolidato costituisce, dunque, un utile strumento di informazione sulla
situazione globale del gruppo.
L’obbligo di porre in essere il bilancio consolidato è stato introdotto dal
D.Lgs. 9-4-1991, n. 127 (modificato dal D.Lgs. n. 39/2010 e, da ultimo, dal
D.Lgs. n. 139/2015) a carico delle società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata che
controllano
almeno un’altra impresa
(di solito, ma non necessariamente, una società). Hanno lo stesso obbligo
gli enti pubblici economici, le società cooperative e le mutue assicuratrici
che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a re-
sponsabilità limitata.
Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell’impresa controllante
e, così come il bilancio di esercizio, è costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa. Deve essere redatto con chiarezza
e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla
controllante e dalle controllate
.
Nuove regole per la redazione del bilancio
Con il D.Lgs. n. 139/2015 è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
di esercizio, ai bilanci consolidati per le società di capitali e gli altri soggetti
individuati dalla legge.
Il nuovo decreto legislativo, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, con disposi-
zioni destinate ad applicarsi ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire
da quella data, integra e modifica il codice civile e il D.Lgs. n. 127/1991, al fine
di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle
disposizioni della direttiva e ad altri provvedimenti legislativi già esistenti.
Le principali modifiche all’attuale disciplina legale di redazione del bilancio
contenuta nel codice civile possono essere così sintetizzate:
››
obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario (modifica dell’art.
2423 c.c. e inserimento del nuovo art. 2425ter c.c.);
››
inserimento del principio di rilevanza nell’ambito dei principi di redazione
del bilancio di esercizio ex art. 2423 c.c.;
››
miglior esplicitazione, rispetto all’attuale formulazione, del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma;
››
semplificazioni al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico;
››
semplificazioni al contenuto del bilancio in forma abbreviata, con l’esonero
dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigano tale
bilancio.