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Parte Seconda

Legislazione scolastica

www.

edises

.it

Da qui l’idea che l’interesse pubblico si sarebbe potuto realizzare nel complessivo

rilancio dell’organizzazione scolastica.

A fine febbraio fu approntata la bozza di un provvedimento legislativo, il d.d.l. n.

1934, rubricato “

Disposizioni in materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assun-

zioni e formazione del personale, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione am-

ministrativa

”.

L’iter di approvazione parlamentare fu scandito, nel Paese, da forti manifestazioni

di protesta.

Va evidenziato che, a fronte di una stesura iniziale che aveva dimostrato scarsa pro-

pensione all’integrazione nel preesistente quadro di funzionamento dell’autonomia

scolastica, la VII Commissione parlamentare della Camera e, successivamente, quella

del Senato compirono un importante lavoro di armonizzazione fra le competenze

degli organi collegiali e quelli dell’organo monocratico (il dirigente stesso).

Perno della legge n. 107/2015 è il “Piano triennale dell’offerta formativa”, che amplia

gli orizzonti e le funzioni del POF già previsto dal Regolamento dell’autonomia sco-

lastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275: v. Capitolo 16).

Per l’attuazione del potenziamento dell’offerta formativa è previsto un organico ag-

giuntivo, sulla base di incarichi triennali conferiti dal dirigente scolastico.

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 107 sono oggetto di specifiche trattazioni

nello svolgimento del piano dell’opera.