4.3 - I test del concorso per Dirigente Scolastico - page 20

Parte Prima
- Il sistema scolastico italiano ed il contesto europeo
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a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e
la diffusione delle lingue degli Stati membri;
– 
a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il ricono-
scimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
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a promuovere la cooperazione tra gli istituti d’insegnamento;
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a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
istruzione degli Stati membri;
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a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
– 
a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza
.
20) A.
Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. n.
297/1994) ha il pregio di accomunare in un solo corpo tutta la regolamentazione su una ma-
teria, evitando così all’utente (il dirigente scolastico, il cittadino) la difficoltà di ricerca delle
norme in vigore e quindi la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di fonti legi-
slative: si noti però che il Testo Unico del 1994 è stato oggetto di pesanti modifiche a seguito
dei provvedimenti legislativi emanati successivamente e quindi la sua effettiva utilità è oggi
considerevolmente ridotta, pur mantenendo forza di legge per le parti non abrogate o modifi-
cate successivamente all’emanazione.
21) D.
Nel D.P.R. n. 275/1999, art. 3, co. 1, si legge: “
Il piano è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia
”.
22) C.
La competenza a definire i piani provinciali delle istituzioni scolastiche è stata dele-
gata alle amministrazioni territoriali come da D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 138 e sgg.).
In particolare l’art. 139,
Trasferimenti alle province ed ai comuni
, prescrive: “
Salvo quanto
previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della
Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e
ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli
strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche (…)
”.
23) A.
Con D.P.R. n. 249/1998 è stato emanato lo
Statuto delle studentesse e degli studenti,
da cui derivarono i nuovi regolamenti di disciplina dei singoli istituti di istruzione secondaria.
24) D.
La legge 28 marzo 2003, n. 53,
Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale
, ha riformato la scuola dell’infanzia, il primo ciclo dell’istruzione
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e il secondo ciclo (scuola secondaria
articolata su due sottosistemi, dei licei e dell’istruzione e formazione professionale).
25) A.
Tra le alternative indicate, soltanto l’orario settimanale di quaranta ore per il tempo
pieno non rappresenta un elemento di riforma introdotto dai provvedimenti del 2003 e del
2004, piuttosto stabilito dalla legge n. 176/2007, art. 1.
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