Risposte commentate al questionario 1
- Breve storia della scuola italiana
9
12) D.
La Riforma Gentile ha introdotto con il Regio Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923,
l’esame di Stato come strumento oggettivo di verifica della preparazione sia delle scuole
dello Stato sia delle scuole familiari e private.
13) C.
Con la Riforma Gentile l’obbligo scolastico fu innalzato a 14 anni (la precedente
legge Orlando del 1911 aveva portato l’obbligo di istruzione dai 9 ai 12 anni di età). La scuo-
la elementare fu divisa in un grado inferiore di tre anni e in uno superiore di due. Al termine
della scuola elementare si avevano quattro possibilità: il ginnasio, l’istituto tecnico, l’istituto
magistrale, la scuola complementare di avviamento professionale (di indirizzo tecnico, com-
merciale e agrario).
14) B.
Nel febbraio del 1939 il Gran Consiglio del Fascismo approvò la “Carta della Scuola”
presentata dal Ministro per l’educazione nazionale Dino Bottai. Nella Carta, costituita da 29
dichiarazioni, veniva tracciato il nuovo ordinamento della scuola fascista. In particolare nella
I Dichiarazione si legge: “
La Scuola fascista per virtù dello studio, concepito come formazio-
ne di maturità, attua il principio d’una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della
razza italiana e dalla sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei
mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi
”.
15) C.
L’art. 30 della Costituzione, 1° co., stabilisce: “
È dovere e diritto dei genitori mante-
nere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio
”.
16) A.
Il IV governo Fanfani varò due storiche riforme: da un lato, infatti, fu nazionalizzata
l’industria dell’energia elettrica con la nascita dell’Enel, dall’altro fu istituita la scuola media
unica obbligatoria (legge 31 dicembre 1962, n. 1859).
17) B.
I quattro Regolamenti più importanti, emanati in attuazione della legge delega n.
477/1973, sono:
– il D.P.R. n. 416, che istituiva gli organi collegiali della scuola;
– il D.P.R. n. 417, che definiva lo stato giuridico degli insegnanti nonché del personale diret-
tivo ed ispettivo;
– il D.P.R. n. 419, che regolamentava la sperimentazione e la ricerca educativa;
– il D.P.R. n. 420, che definiva lo stato giuridico del personale non docente.
18) D.
La legge 4 agosto 1977, n. 517,
Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizio-
ne degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico
, ha
abolito gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione nella scuola elementare e nella
scuola media, mentre l’abolizione nella scuola secondaria si è avuta con il decreto legge 28
giugno 1995, n. 253.
19) C.
Con il Trattato sull’Unione europea (o Trattato di Maastricht) l’istruzione ha assunto
un ruolo di rilievo tra le politiche comunitarie. All’art. 126 si legge: “1.
La Comunità contri-
buisce allo sviluppo di un’ istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati mem-
bri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della respon-
sabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organiz-
zazione del sistema d’istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. 2. L’a-
zione della Comunità è intesa: