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Libro I

Bilancio e contabilità pubblica

adottando la procedura, più rapida, della approvazione in commissione e richiede

invece la procedura normale. Inoltre, la legge di bilancio può essere assoggettata al

sindacato di legittimità della Corte Costituzionale ma non a referendum abrogativo

(l’articolo 75, comma 2, infatti, esclude espressamente il referendum abrogativo, tra

l’altro, per le leggi tributarie e di bilancio).

Comma 5: l’esercizio provvisorio

Il quinto comma del novellato art. 81 Cost. costituzionalizza l’istituto dell’esercizio

provvisorio del bilancio: se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre, il

Parlamento concede al Governo l’esercizio provvisorio di bilancio, con legge e per

periodi non superiori a quattro mesi.

Questo comma dell’art. 81 ha una

duplice finalità

:

>

assicurare la continuità dell’azione amministrativa: senza legge di bilancio, infatti,

mancherebbe il fondamento giuridico per la gestione delle entrate e delle spese;

occorre dunque uno strumento legale (la legge che autorizza la gestione provvisoria

del bilancio) che eviti la paralisi che la carenza di autorizzazione ad assumere le spese

e a realizzare le entrate comporterebbe nell’attività dello Stato per l’anno successivo;

>

garantire il controllo preventivo del Parlamento sugli atti del Governo.

L’esercizio provvisorio incontra i seguenti

limiti

:

– un

limite temporale

, poiché esso non può superare i quattro mesi: si badi che la Costitu-

zione ammette in teoria più esercizi provvisori purché la loro somma non superi i quattro

mesi («per periodi non superiori

complessivamente

a quattro mesi»);

– è poi vincolato a

condizioni di necessità

: il provvedimento deve essere nalizzato ad

evitare la paralisi nell’attività nanziaria dello Stato;

– l’esercizio provvisorio può aversi solo

con legge

, così da permettere il controllo della

Corte Costituzionale. Per tale motivo è da escludere che l’esercizio provvisorio possa esse-

re autorizzato con decreto legge. Inoltre, il Parlamento (l’organo deputato ad autorizzare

l’esercizio provvisorio) è abilitato anche alla revoca, implicita o esplicita, prima della sca-

denza del termine previsto. In ogni caso, la gestione provvisoria cessa automaticamente

con la de nitiva approvazione della legge di bilancio.

Comma 6: la legge di contabilità

Il sesto comma dell’art. 81 Cost. demanda ad una apposita legge, oggetto di appro-

vazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il compito di

stabilire:

>

il contenuto della legge di bilancio;

>

le norme fondamentali;

>

i criteri volti ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito del

complesso delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi de niti con

legge costituzionale.

Per la sua approvazione la Costituzione ha previsto espressamente una

maggioranza

quali cata

(maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera). La norma

in questione, dopo un complesso iter, è stata approvata con

L. 24 dicembre 2012, n.

243

, e le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2014; dal 1° gennaio 2016, inve-

ce, trovano applicazione le norme sull’equilibrio di bilancio di Regioni ed enti locali

e quelle sul contenuto della legge di bilancio.