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Capitolo 1

Le fonti normative della contabilità pubblica

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luogo a meccanismi di correzione, ovvero evidenzia uno scostamento dal medesi-

mo percorso di avvicinamento inferiore a quello considerato signi cativo in sede

comunitaria, ossia no a –0,5 per cento rispetto all’obiettivo.

Per quanto più speci camente riguarda l’

equilibrio del bilancio dello Stato

, secondo

l’art. 14 della L. 243/2012 esso corrisponde ad un

valore

del

saldo netto

da nanzia-

re, o da impiegare,

coerente con gli obiettivi programmatici

di equilibrio stabiliti

nei documenti di programmazione nanziaria e deve essere indicato nella legge di

bilancio per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. I nuovi o maggiori oneri

derivanti dalla legge di bilancio devono quindi risultare compatibili con il rispetto

dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, inteso in termini di coerenza con

gli obiettivi di saldo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazio-

ni, volti ad assicurare il conseguimento dell’obiettivo di medio termine.

Secondo le

definizioni

di cui all’art. 2 della L. 243/2012:

– per

saldo netto da finanziare o da impiegare

si intende il risultato differenziale tra le

entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e

da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto capitale;

– per

saldo del conto consolidato

si intende l’indebitamento netto o l’accreditamento

netto come de niti ai ni della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea.

Inoltre, poiché le spese delle amministrazioni centrali rappresentano meno della

metà di quelle totali delle amministrazioni pubbliche, i novellati artt. 119 (commi 1

e 6) e 97 Cost. e gli artt. 9 e 13 della L. 243/2012 obbligano

anche i bilanci delle am-

ministrazioni pubbliche

(rispettivamente, territoriali e non territoriali) a

rispettare

il principio del pareggio di bilancio

.

È interessante notare la differenza tra l’art. 81 e gli artt. 97 e 119 Cost. che

assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in relazione

rispettivamente al complesso delle amministrazioni pubbliche e alle autonomie

territoriali: se comune è l’obbligo di perseguire il pareggio di bilancio

, solo allo

Stato è riservata la possibilità di avere disavanzi nominali

(e quindi ricorrere all’in-

debitamento) nelle fasi avverse del ciclo.

Comma 2: il ricorso all’indebitamento

Il comma 2 dell’art. 81 sottolinea come il

ricorso all’indebitamento

(

in deroga alla

regola generale del pareggio

) sia consentito solo al ne di considerare gli effetti del

ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento adottata a maggioranza as-

soluta dei rispettivi componenti, al veri carsi di eventi eccezionali.

Il comma individua quindi

due diverse deroghe

al divieto di indebitamento:

>

una prima, legata ad una fase negativa del ciclo economico secondo quanto già

affermato nel comma 1;

>

una seconda, da considerarsi quale clausola di salvaguardia, per evitare che l’intro-

duzione di regole rigide che impediscano il ricorso all’indebitamento, limitando gli

strumenti di reazione, si riveli paralizzante al veri carsi di circostanze eccezionali;

d’altra parte, si è ritenuto opportuno sottoporre una tale possibile deroga al princi-

pio generale a ben precisi limiti. Per rendere effettivamente straordinario il ricorso

all’indebitamento in quest’ultimo caso, si dispone che esso sia autorizzato con deli-