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Capitolo 1
Le fonti normative della contabilità pubblica
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luogo a meccanismi di correzione, ovvero evidenzia uno scostamento dal medesi-
mo percorso di avvicinamento inferiore a quello considerato signi cativo in sede
comunitaria, ossia no a –0,5 per cento rispetto all’obiettivo.
Per quanto più speci camente riguarda l’
equilibrio del bilancio dello Stato
, secondo
l’art. 14 della L. 243/2012 esso corrisponde ad un
valore
del
saldo netto
da nanzia-
re, o da impiegare,
coerente con gli obiettivi programmatici
di equilibrio stabiliti
nei documenti di programmazione nanziaria e deve essere indicato nella legge di
bilancio per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. I nuovi o maggiori oneri
derivanti dalla legge di bilancio devono quindi risultare compatibili con il rispetto
dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, inteso in termini di coerenza con
gli obiettivi di saldo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazio-
ni, volti ad assicurare il conseguimento dell’obiettivo di medio termine.
Secondo le
definizioni
di cui all’art. 2 della L. 243/2012:
– per
saldo netto da finanziare o da impiegare
si intende il risultato differenziale tra le
entrate tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto capitale;
– per
saldo del conto consolidato
si intende l’indebitamento netto o l’accreditamento
netto come de niti ai ni della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Inoltre, poiché le spese delle amministrazioni centrali rappresentano meno della
metà di quelle totali delle amministrazioni pubbliche, i novellati artt. 119 (commi 1
e 6) e 97 Cost. e gli artt. 9 e 13 della L. 243/2012 obbligano
anche i bilanci delle am-
ministrazioni pubbliche
(rispettivamente, territoriali e non territoriali) a
rispettare
il principio del pareggio di bilancio
.
È interessante notare la differenza tra l’art. 81 e gli artt. 97 e 119 Cost. che
assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in relazione
rispettivamente al complesso delle amministrazioni pubbliche e alle autonomie
territoriali: se comune è l’obbligo di perseguire il pareggio di bilancio
, solo allo
Stato è riservata la possibilità di avere disavanzi nominali
(e quindi ricorrere all’in-
debitamento) nelle fasi avverse del ciclo.
Comma 2: il ricorso all’indebitamento
Il comma 2 dell’art. 81 sottolinea come il
ricorso all’indebitamento
(
in deroga alla
regola generale del pareggio
) sia consentito solo al ne di considerare gli effetti del
ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento adottata a maggioranza as-
soluta dei rispettivi componenti, al veri carsi di eventi eccezionali.
Il comma individua quindi
due diverse deroghe
al divieto di indebitamento:
>
una prima, legata ad una fase negativa del ciclo economico secondo quanto già
affermato nel comma 1;
>
una seconda, da considerarsi quale clausola di salvaguardia, per evitare che l’intro-
duzione di regole rigide che impediscano il ricorso all’indebitamento, limitando gli
strumenti di reazione, si riveli paralizzante al veri carsi di circostanze eccezionali;
d’altra parte, si è ritenuto opportuno sottoporre una tale possibile deroga al princi-
pio generale a ben precisi limiti. Per rendere effettivamente straordinario il ricorso
all’indebitamento in quest’ultimo caso, si dispone che esso sia autorizzato con deli-