

www.
edises
.it
6
Libro I
Bilancio e contabilità pubblica
berazioni conformi del Parlamento con una procedura aggravata, che prevede un
voto a maggioranza assoluta dei componenti.
È l’art. 6 della L. 243/2012 (di attuazione della L. cost. 1/2012) a speci care quali
eventi
eccezionali
consentano il ricorso all’indebitamento:
– i periodi di grave recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unio-
ne europea;
– gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, nonché le gravi calamità na-
turali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione nanziaria generale del Paese.
Tali eventi eccezionali sono individuati in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.
Circa la
procedura di autorizzazione
all’indebitamento, la L. 243/2012 prevede che
il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall’obietti-
vo programmatico per fronteggiare i suddetti eventi eccezionali, sentita la Commis-
sione europea, presenti al Parlamento:
>
una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di nanza pubblica;
>
una speci ca richiesta di autorizzazione, che indichi la misura e la durata dello
scostamento, stabilisca le nalità alle quali destinare le risorse disponibili in conse-
guenza dello stesso e de nisca il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravità degli eventi eccezionali.
L’art. 6, comma 4, della L. 243/2012 impone poi un
vincolo di destinazione
delle
risorse eventualmente reperite sul mercato: esse possono essere utilizzate esclusiva-
mente per le nalità indicate nella richiesta di autorizzazione al Parlamento.
Comma 3: la copertura finanziaria delle leggi
Il comma 3 afferma il tradizionale principio della copertura nanziaria delle leggi
(era già contenuto nell’originario quarto comma dell’articolo 81) in base al quale
ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri nanziari deve provvedere ai mezzi per farvi fronte
.
Si badi che il testo risultante dalle modi che della L. cost. 1/2012:
– si riferisce ora ad «ogni legge» e non ad ogni «altra» legge, ove «altra» andava inteso
come «ogni legge diversa dalla legge di bilancio»;
– sostituisce il termine «spese» con «oneri», recependo quanto si era già affermato nella
prassi applicativa dell’originario art. 81, quarto comma, della Costituzione, vale a dire
la sostanziale assimilazione delle «nuove o maggiori spese» alle «minori entrate» ai ni
dell’applicazione delle procedure di veri ca dell’impatto sui saldi di nanza pubblica e di
congruità dei mezzi di copertura. Sia le variazioni sul lato delle entrate sia quelle sul lato
della spesa, allorquando determinino effetti peggiorativi dei predetti saldi, sono quindi
identi cati nella categoria degli «oneri» da sottoporre a copertura;
– introduce il termine «provvede» per de nire l’obbligo di reperimento dei mezzi di coper-
tura, in luogo dell’espressione «deve indicare» contenuta nel testo della Carta del 1948: una
modi ca volta a rafforzare il principio della copertura nanziaria delle singole leggi di spesa.
Il comma esclude dunque che possano emanarsi disposizioni che importino per l’e-
rario oneri di più ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesi-
stente, se non venga provveduto con legge anche alla indicazione dei mezzi destinati
alla copertura dei nuovi oneri (Corte Cost., sentenza n. 66 del 16 dicembre 1959). La
disposizione ha l’evidente scopo di salvaguardare la coerenza delle indicazioni della
legge di bilancio e la stabilità dei conti pubblici. Scopo della norma è quello di
evi-