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Libro I
Bilancio e contabilità pubblica
1.2.1
L’articolo 81 e il principio del pareggio di bilancio
L’art. 81 della Costituzione, che sin dalla sua versione originaria riporta i principi
fondamentali in materia di bilanci dello Stato, è stato interessato da una profonda
modi ca ad opera della L. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Quest’ultima, intervenendo oltre
che sull’articolo 81 anche sugli articoli 97, 117 e 119 Cost., ha introdotto nella Costi-
tuzione il
principio del pareggio di bilancio
.
Le modi che della legge costituzionale (in vigore nell’esercizio nanziario 2014 ai
sensi dell’art. 6 della L. cost. 1/2012) incidono sulla disciplina di bilancio dell’inte-
ro comparto delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali
(Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane).
Comma 1: l’equilibrio fra entrate e uscite al netto del ciclo
Il primo comma del nuovo art. 81 de nisce il principio del «pareggio di bilancio»:
esso infatti afferma che lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo eco-
nomico.
La norma eleva ora a principio costituzionale per lo Stato la regola dell’equilibrio di
bilancio al netto del ciclo, principio che si ispira alle vigenti regole europee (cosiddet-
to
Patto di stabilità
) che adottano, quale parametro di riferimento, un saldo al netto
del ciclo e delle
una tantum.
Il fatto che la Costituzione menzioni entrambe le fasi del ciclo economico (fasi avver-
se e fasi favorevoli) sembra introdurre un criterio di compensazione ciclica tra avanzi
e disavanzi di bilancio: nelle fasi avverse, il bilancio potrà esporre situazioni di de cit
congiunturale, ma nelle fasi favorevoli il bilancio dovrà evidenziare l’emergere di
posizioni di avanzo.
Inoltre, il testo costituzionale parla di “
equilibrio
” dei bilanci, termine che (rispetto a
quello di “
pareggio
”) ha una connotazione più dinamica, connessa alla sostenibilità
nel tempo del saldo considerato appunto di “equilibrio”; più che una regola contabile
(la mera uguaglianza fra entrate e spese), perciò, il comma 1 indica un
principio di
gestione della politica economica nazionale
.
Una più precisa de nizione del
principio dell’equilibrio dei bilanci
è data dalla
L.
243/2012
secondo cui (art. 3, co. 2) tale equilibrio
corrisponde all’obiettivo di me-
dio termine
(OMT), ossia al valore del saldo strutturale (cioè: corretto per il ciclo e al
netto delle misure
una tantum.
) individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordina-
mento dell’Unione europea e differenziato per ogni Stato. Tale equilibrio (art. 3, co.
5) si considera dunque conseguito quando il
saldo strutturale
, calcolato in sede di
consuntivo nel primo semestre dell’esercizio successivo a quello al quale si riferisce,
soddisfa almeno
una delle seguenti condizioni
:
>
risulta almeno
pari all’obiettivo di medio termine
ovvero evidenzia uno scostamen-
to dal medesimo obiettivo di medio termine inferiore a quello considerato signi-
cativo ai sensi dell’ordinamento dell’Unione europea (procedura per i disavanzi
eccessivi) e degli accordi internazionali in materia (
Fiscal compact
), ossia non supe-
riore allo 0,5 per cento del PIL;
>
assicura il
rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine
nei
casi di eventi eccezionali e di scostamenti dall’obiettivo programmatico che danno