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Libro I

Bilancio e contabilità pubblica

1.2.1

L’articolo 81 e il principio del pareggio di bilancio

L’art. 81 della Costituzione, che sin dalla sua versione originaria riporta i principi

fondamentali in materia di bilanci dello Stato, è stato interessato da una profonda

modi ca ad opera della L. cost. 20 aprile 2012, n. 1. Quest’ultima, intervenendo oltre

che sull’articolo 81 anche sugli articoli 97, 117 e 119 Cost., ha introdotto nella Costi-

tuzione il

principio del pareggio di bilancio

.

Le modi che della legge costituzionale (in vigore nell’esercizio nanziario 2014 ai

sensi dell’art. 6 della L. cost. 1/2012) incidono sulla disciplina di bilancio dell’inte-

ro comparto delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali

(Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane).

Comma 1: l’equilibrio fra entrate e uscite al netto del ciclo

Il primo comma del nuovo art. 81 de nisce il principio del «pareggio di bilancio»:

esso infatti afferma che lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del

proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo eco-

nomico.

La norma eleva ora a principio costituzionale per lo Stato la regola dell’equilibrio di

bilancio al netto del ciclo, principio che si ispira alle vigenti regole europee (cosiddet-

to

Patto di stabilità

) che adottano, quale parametro di riferimento, un saldo al netto

del ciclo e delle

una tantum.

Il fatto che la Costituzione menzioni entrambe le fasi del ciclo economico (fasi avver-

se e fasi favorevoli) sembra introdurre un criterio di compensazione ciclica tra avanzi

e disavanzi di bilancio: nelle fasi avverse, il bilancio potrà esporre situazioni di de cit

congiunturale, ma nelle fasi favorevoli il bilancio dovrà evidenziare l’emergere di

posizioni di avanzo.

Inoltre, il testo costituzionale parla di “

equilibrio

” dei bilanci, termine che (rispetto a

quello di “

pareggio

”) ha una connotazione più dinamica, connessa alla sostenibilità

nel tempo del saldo considerato appunto di “equilibrio”; più che una regola contabile

(la mera uguaglianza fra entrate e spese), perciò, il comma 1 indica un

principio di

gestione della politica economica nazionale

.

Una più precisa de nizione del

principio dell’equilibrio dei bilanci

è data dalla

L.

243/2012

secondo cui (art. 3, co. 2) tale equilibrio

corrisponde all’obiettivo di me-

dio termine

(OMT), ossia al valore del saldo strutturale (cioè: corretto per il ciclo e al

netto delle misure

una tantum.

) individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordina-

mento dell’Unione europea e differenziato per ogni Stato. Tale equilibrio (art. 3, co.

5) si considera dunque conseguito quando il

saldo strutturale

, calcolato in sede di

consuntivo nel primo semestre dell’esercizio successivo a quello al quale si riferisce,

soddisfa almeno

una delle seguenti condizioni

:

>

risulta almeno

pari all’obiettivo di medio termine

ovvero evidenzia uno scostamen-

to dal medesimo obiettivo di medio termine inferiore a quello considerato signi-

cativo ai sensi dell’ordinamento dell’Unione europea (procedura per i disavanzi

eccessivi) e degli accordi internazionali in materia (

Fiscal compact

), ossia non supe-

riore allo 0,5 per cento del PIL;

>

assicura il

rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine

nei

casi di eventi eccezionali e di scostamenti dall’obiettivo programmatico che danno