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Capitolo 1
Le fonti normative della contabilità pubblica
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tare un’espansione irresponsabile della spesa pubblica
poiché impone di associare
alle nuove leggi l’indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.
La Corte costituzionale ha spesso avuto occasione di pronunciarsi sull’
applicazione dell’ob-
bligo di copertura finanziaria
(sancito all’epoca dall’art. 81, quarto comma). In particola-
re, con la
sentenza 7 gennaio 1966, n. 7
aveva affermato che l’obbligo di copertura non ha
un signi cato contabile, ma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore
ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata
non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell’e-
quilibrio tra entrate e spesa. Con la stessa sentenza, inoltre, la Corte aveva sottolineato che
l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei con-
fronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione
della spesa di esercizi futuri. Limitare l’obbligo della copertura al solo esercizio in corso si
ridurrebbe in una vani cazione dell’obbligo stesso; d’altra parte, ribadì la Corte, “la vita
nanziaria dello Stato (…) non può essere arti ciosamente spezzata in termini annuali, ma
va, viceversa, considerata nel suo insieme e nella sua continuità temporale, segnatamente in
un tempo (…) nel quale gli interventi statali (…) impongono previsioni che vanno oltre il
ristretto limite di un anno e rendono palese la necessità di coordinare i mezzi e le energie
disponibili per un più equilibrato sviluppo settoriale e territoriale dell’intera comunità”.
In altre occasioni, inoltre, la Corte Costituzionale ha individuato una serie di
princi-
pi generali per la corretta copertura delle spese
:
>
la copertura deve essere credibile, suf cientemente sicura, non arbitraria o irrazio-
nale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri
(sentenza n. 1/1966);
>
la copertura è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un
suo costo (sentenza n. 54/1983);
>
l’obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti
delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equi-
librio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli
esercizi futuri (sentenza n. 384/1991).
Comma 4: la cadenza annuale del bilancio
Il nuovo quarto comma dell’art. 81 (“
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
”) stabilisce al tempo stesso:
>
la
cadenza annuale
della procedura di approvazione del bilancio;
>
la
suddivisione dei ruoli
fra Governo e Parlamento nella predisposizione dei do-
cumenti nanziari e nella gestione del bilancio: il Governo (dal quale dipende la
pubblica amministrazione) detiene in via esclusiva il potere di iniziativa legislativa
in materia di bilancio, mentre il Parlamento autorizza l’esecutivo a gestire su base
annua l’ordinamento nanziario di entrata e di spesa. La legge di bilancio costitui-
sce pertanto lo strumento per vincolare l’attività delle amministrazioni pubbliche al
perseguimento degli obiettivi individuati dal Parlamento, per legittimare il prelievo
delle imposte e assicurare che i fondi pubblici vengano erogati nel rispetto dei vin-
coli ssati dall’organo rappresentativo della volontà popolare.
Il voto parlamentare sul bilancio costituisce perciò uno dei principali momenti di
veri ca del rapporto duciario Parlamento-Governo ed infatti la Costituzione vieta
esplicitamente (art. 72, comma 4) che l’approvazione parlamentare possa avvenire