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Capitolo 1

Le fonti normative della contabilità pubblica

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tare un’espansione irresponsabile della spesa pubblica

poiché impone di associare

alle nuove leggi l’indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.

La Corte costituzionale ha spesso avuto occasione di pronunciarsi sull’

applicazione dell’ob-

bligo di copertura finanziaria

(sancito all’epoca dall’art. 81, quarto comma). In particola-

re, con la

sentenza 7 gennaio 1966, n. 7

aveva affermato che l’obbligo di copertura non ha

un signi cato contabile, ma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore

ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa, che deve essere contrassegnata

non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell’e-

quilibrio tra entrate e spesa. Con la stessa sentenza, inoltre, la Corte aveva sottolineato che

l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei con-

fronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione

della spesa di esercizi futuri. Limitare l’obbligo della copertura al solo esercizio in corso si

ridurrebbe in una vani cazione dell’obbligo stesso; d’altra parte, ribadì la Corte, “la vita

nanziaria dello Stato (…) non può essere arti ciosamente spezzata in termini annuali, ma

va, viceversa, considerata nel suo insieme e nella sua continuità temporale, segnatamente in

un tempo (…) nel quale gli interventi statali (…) impongono previsioni che vanno oltre il

ristretto limite di un anno e rendono palese la necessità di coordinare i mezzi e le energie

disponibili per un più equilibrato sviluppo settoriale e territoriale dell’intera comunità”.

In altre occasioni, inoltre, la Corte Costituzionale ha individuato una serie di

princi-

pi generali per la corretta copertura delle spese

:

>

la copertura deve essere credibile, suf cientemente sicura, non arbitraria o irrazio-

nale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri

(sentenza n. 1/1966);

>

la copertura è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un

suo costo (sentenza n. 54/1983);

>

l’obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti

delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equi-

librio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli

esercizi futuri (sentenza n. 384/1991).

Comma 4: la cadenza annuale del bilancio

Il nuovo quarto comma dell’art. 81 (“

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e

il rendiconto consuntivo presentati dal Governo

”) stabilisce al tempo stesso:

>

la

cadenza annuale

della procedura di approvazione del bilancio;

>

la

suddivisione dei ruoli

fra Governo e Parlamento nella predisposizione dei do-

cumenti nanziari e nella gestione del bilancio: il Governo (dal quale dipende la

pubblica amministrazione) detiene in via esclusiva il potere di iniziativa legislativa

in materia di bilancio, mentre il Parlamento autorizza l’esecutivo a gestire su base

annua l’ordinamento nanziario di entrata e di spesa. La legge di bilancio costitui-

sce pertanto lo strumento per vincolare l’attività delle amministrazioni pubbliche al

perseguimento degli obiettivi individuati dal Parlamento, per legittimare il prelievo

delle imposte e assicurare che i fondi pubblici vengano erogati nel rispetto dei vin-

coli ssati dall’organo rappresentativo della volontà popolare.

Il voto parlamentare sul bilancio costituisce perciò uno dei principali momenti di

veri ca del rapporto duciario Parlamento-Governo ed infatti la Costituzione vieta

esplicitamente (art. 72, comma 4) che l’approvazione parlamentare possa avvenire