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Capitolo 1
La prova di efficienza fisica nei concorsi
dell’Arma dei Carabinieri
1.1 Norme tecniche generali per la prova di efficienza fisica
Le prove di efficienza fisica sono svolte secondo le modalità e i criteri indicati, oltre che in
ciascun bando, anche in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che sono rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinie-ri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Le prove di efficienza fisica hanno lo scopo di verificare il possesso da parte dei candidati
delle qualità fisiche indispensabili per superare dapprima il corso addestrativo e, successiva-
mente, svolgere le funzioni attribuite al personale per i ruoli per cui si concorre. Il mancato
superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità ed esclusione del
concorrente dal concorso.
La Commissione competente, appositamente costituita, ha il compito di fissare preliminar-
mente le modalità di esecuzione degli esercizi fisici; controllare la loro corretta esecuzione;
esprimere il giudizio definitivo. Essa si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di perso-
nale dell’Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di “istruttore militare di educazio-
ne fisica”, dell’assistenza di personale medico e, per la rilevazione dei tempi e la verifica del
regolare svolgimento del salto in lungo, di personale dell’Associazione Provinciale Cronome-
tristi di Roma.
I candidati convocati presso il C.N.S.R. del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ver-
ranno sensibilizzati a rappresentare eventuali patologie mediche al fine di poter essere sotto-
posti a visita medica per stabilire la perfetta idoneità a sostenere le prove. L’aspirante che ri-
sultasse, su diagnosi del medico presente sul posto, impossibilitato, sarà invitato a sostenere
le prove in altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento del-
le prove fisiche.
Per i concorrenti di sesso femminile dovrà essere verificato il possesso del referto del test di
gravidanza mediante analisi su sangue o urine, eseguito entro i cinque giorni calendariali pre-
cedenti la data di presentazione, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche milita-
ri, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione del cer-
tificato di idoneità ad attività sportiva, del referto del test di gravidanza o l’esibizione di do-
cumentazione non ritenuta valida determinerà la non ammissione a sostenere le prove di ef-
ficienza fisica e l’esclusione dal concorso.