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Capitolo 2
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro
2.1 La contrattazione collettiva nazionale
La disciplina generale in materia di contratti collettivi nazionali e integrativi è stabilita dal
D.Lgs. 165/2001 (artt. 40 ss.) sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rappor-
to di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.
La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrat-
tuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La
durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica
e di quella economica.
Le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrati-
va, nel rispetto del divieto di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono
alle prestazioni effettivamente rese (art. 7, co. 5, D.Lgs. 165/2001) e dei vincoli di bilancio ri-
sultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazio-
ne. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di ef cienza e produttivi-
tà dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance.
Le Pubbliche Amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi na-
zionali o integrativi dalla data della sottoscrizione de nitiva e ne assicurano l’osservanza nel-
le forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Per il testo integrale del CCNL Funzioni Locali, rmato il 21 maggio 2018, si rin-
via ai servizi collegati a questo volume, cui si può accedere dalla propria “area ri-
servata” registrandosi al sito
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2.2 Trattamento economico e stipendi tabellari
Il trattamento economico annuo di base a regime per il posto messo a concorso è quello pre-
visto dal CCNL dei dipendenti del comparto Funzioni Locali.
Le
declaratorie dei pro li professionali
sono ssate nel contratto collettivo di categoria, an-
che con riferimento a quanto dettato nei regolamenti di organizzazione del personale stabili-
ti dagli enti locali in base al disposto di cui all’art. 89 TUEL e alla riforma Brunetta (che in-
dica come obbligo di adeguamento l’individuazione di un ciclo di gestione della performan-
ce, art. 4 D.Lgs. 150/2009). In sede di contrattazione nazionale le parti, concordi sulla neces-
sità di un processo di innovazione del sistema di classi cazione professionale del personale
del Comparto delle Funzioni locali, hanno deciso di istituire presso l’ARAN alla quale tra gli