

Capitolo 1
Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
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1.6 Il ruolo Marescialli
Il personale dell’Arma dei Carabinieri è suddiviso nei ruoli degli Ufficiali, dei Marescialli, dei
Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri.
Il ruolo dei Marescialli (Ispettori) prevede, in seguito al D.Lgs. 95/2017, i seguenti gradi cre-
scenti:
– Maresciallo;
– Maresciallo ordinario;
– Maresciallo capo;
– Maresciallo maggiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
– Luogotenente – carica speciale (qualifica) – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
1.6.1 F
ormazione
e
funzioni
Il corso di formazione degli Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri ha durata triennale –
per i vincitori del concorso pubblico – e prevede un addestramento fisico, militare e professio-
nale; ha invece durata non inferiore a sei mesi il corso per i vincitori del concorso interno riser-
vato al personale del ruolo sovrintendenti e al ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma.
In particolare, gli ammessi al
corso triennale
frequentano un iter formativo su impostazione
universitaria, al termine del quale, oltre al grado di Maresciallo, conseguono la laurea in “Scien-
ze Giuridiche della Sicurezza” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata.
Alla formazione provvede la Scuola Marescialli e Brigadieri, con sede in Firenze, articolata su
due Reggimenti (l’uno a Firenze e l’altro a Velletri - Roma) oltre a provvedere all’aggiornamen-
to professionale degli stessi.
Gli anni di corso si svolgono tra Velletri (RM) e Firenze; gli allievi giudicati idonei al termine
del secondo anno di corso vengono nominati Marescialli.
Il successivo impiego, anche se è ovviamente subordinato alle preminenti esigenze di servizio,
è stabilito anche in base all’analisi delle preferenze degli Allievi Marescialli, ai quali è consen-
tito, al termine del corso, indicare tre Regioni amministrative di preferenza, esclusa quella di
origine. Per aspirare a un successivo trasferimento nella Regione di provenienza, sarà neces-
sario aver prestato almeno otto anni di servizio.
Agli appartenenti al ruolo Ispettori sono attribuite le
qualifiche
di agente di Pubblica Sicurez-
za e di ufficiale di Polizia Giudiziaria, di conseguenza, oltre ai compiti di carattere militare pre-
visti dalle disposizioni in vigore, essi svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giu-
diziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento
ed essere preposti al comando di Stazione Carabinieri, unità operative o addestrative, con le
connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, non-
ché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell’am-
bito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l’attività svolta.
Inoltre, al personale in questione possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed
addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. I marescial-
li aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali, co-
ordinano anche l’attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori ge-
rarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubbli-
ca Sicurezza.
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai Luogotenenti possono essere af-
fidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui sopra, secon-