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Parte Prima

Diventare Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

www.

edises

.it

vere la somma dell’ingaggio (150 lire se Carabinieri Reali a piedi e 350 se a cavallo) soltanto

dopo 35 mesi di ininterrotto servizio. Una norma particolare riguardava il matrimonio, infat-

ti sia i carabinieri che i sottoufficiali non potevano fidanzarsi né sposarsi senza autorizzazio-

ne da parte del proprio colonnello. Nel 1861, dopo l’unità d’Italia, quando l’Arma Sarda fu tra-

sformata in Regio Esercito, i diversi corpi di Carabinieri confluirono nell’

Arma dei Carabinie-

ri Reali

che divenne la Prima Arma. In quel periodo dovettero contrastare in particolar modo

il fenomeno del brigantaggio, diffuso specialmente nei territori che avevano fatto parte del Re-

gno delle Due Sicilie. L’Arma si distinse, inoltre, durante la Prima Guerra Mondiale, nella bat-

taglia di Caporetto del 1917, quando costrinse i soldati in trincea a tener duro e rese possibi-

le un’ordinata ritirata verso il Piave.

Anche durante la Seconda Guerra Mondiale, i Carabinieri dimostrarono un grande spirito di

sacrificio con atti di eroismo sia individuali che collettivi. Per esempio, nella battaglia di Cul-

qualber in Abissinia, il primo Gruppo Mobilitato dei Carabinieri, sprovvisto di munizioni e di

rifornimenti, s’immolò nel combattimento contro gli inglesi.

A partire dal secondo dopoguerra, l’Arma dei Carabinieri ha dato prova di grande coraggio,

spiccando nella lotta al terrorismo durante gli anni di piombo, nella lotta alla criminalità or-

ganizzata e nel soccorso alle popolazioni civili vittime di catastrofi naturali. Si è poi distinta in

diverse missioni all’estero, come in Libano, Somalia, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Mozambico,

Afghanistan e Iraq.

1.3 L’Arma dei Carabinieri

La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-

lineata, sostanzialmente, da due

Decreti Legislativi

scaturiti dall’attuazione dei principi e dei

criteri fissati dall’art.1 della

legge n. 78 del 31 marzo 2000

, recante “Delega al Governo per il

riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente:

il

n. 297

“Norme in materia di riordino

dell’Arma dei Carabinieri” e

il

n. 298

“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’a-

vanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001. Infine, ulteriore rior-

dino è stato apportato con il Decreto Legislativo n. 177 del 9 agosto 2016, con cui è stato san-

cito l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, e con il Decreto Legislativo

n. 95 del 29 maggio 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di

Polizia.

In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-

tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-

la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente ai

cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in seguito

a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disciplina mi-

litare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica

sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).

L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma dei

Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di

Forza Armata

,

alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone formal-

mente i compiti militari.