MM3 - Diritto Costituzionale - page 17

Capitolo Primo
Il concetto di Stato
1.
Nozione
Lo Stato si definisce quale ordinamento giuridico originario e sovrano.
In particolare, lo Stato può definirsi come una
comunità di individui stan-
ziata su un territorio e organizzata in base ad un ordinamento giuridico
. L’ente
ha di conseguenza una serie di caratteri che lo contraddistinguono da ogni
altra istituzione sociale e che lo qualificano come:
-
originario
: in quanto i suoi poteri non derivano da altri soggetti ma dalla
volontà di esso;
-
politico
: è una istituzione, diretta a fini generali, cioè a determinare di vol-
ta in volta le scelte politiche generali di vita del paese. Crea, inoltre, e impone
il diritto, provvedendo alla formazione delle norme giuridiche, in attuazione
dei fini politici che intende perseguire e assicura attraverso appositi organi
(giurisdizionali) l’osservanza del diritto;
-
giuridico
: perché trova il suo fondamento nel diritto, tramite il quale si
impone a tutti i soggetti della collettività;
-
sovrano
: la sovranità si manifesta come indipendenza nei confronti di altri
Stati e come potestà d’imperio o sovraordinazione rispetto a qualunque altro
potere esistente sul suo territorio. Il potere che lo Stato rappresenta ed eserci-
ta a mezzo dei propri organi costituzionali deve essere effettivo: lo Stato deve
avere la reale possibilità e capacità di imporre a tutti i soggetti presenti sul suo
territorio l’osservanza del proprio ordinamento giuridico e il rispetto delle
proprie norme di organizzazione interna. La sovranità è giuridicamente rico-
struibile sulla base delle norme costituzionali; nel caso dell’Italia il punto
essenziale di riferimento è l’art. 1 Cost. che dispone:
Negli ordinamenti democratici non è più attributo dello Stato ma
del popolo, proprio in quanto il popolo, quale elemento dello Sta-
to-ordinamento può esercitarla attraverso le elezioni dei propri
governanti e la partecipazione ai referendum.
Art. 1, Cost.
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La
sovra-
nità appartiene al popolo
che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
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